L'accettazione dell'eredità da parte del legale rappresentante o del genitore esercente la relativa responsabilità sul minore, deve avvenire con redazione del beneficio d'inventario ex art. 471 c.c.

di Gianluca Fioravanti - Con ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019, la corte di Cassazione chiarisce definitivamente l'istituto dell'accettazione di eredità nel caso in cui ad essere chiamato ad accettarla sia un minore.

Leggi in merito Successione: quando l'erede è un minorenne

A tal proposito, si rileva che, in caso di accettazione dell'eredità da parte del legale rappresentante o dal genitore esercente la responsabilità sul minore, necessita, ai fini della validità, la redazione del beneficio d'inventario.

La disposizione normativa

[Torna su]

Ai sensi dell'art. 471 del libro II titolo I capo V cod.civ., si rileva come i minori, nonché, gli interdetti, non possono accettare l'eredità, se non attraverso il beneficio d'inventario.

Difatti, tale disposizione risulta essenziale onde prevenire una confusione tra il patrimonio dell'erede con quello ereditario, con conseguente limitazione delle responsabilità dell'erede nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

Pertanto, la norma, intende tutelare determinati soggetti "deboli" dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero conseguire da un'accettazione semplice dell'eredità.

La vicenda giudiziaria

[Torna su]

Nel caso di specie, con sentenza del'8.5.2013 la corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da S.A., quale madre esercente la potestà sulla minore F.F., quest'ultima, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti della Plurifin Co. Compagnia Generale Investimenti s.p.a. avverso la sentenza con cui il tribunale di Bologna - all'esito di giudizio connotato altresì da declaratoria di estinzione nei confronti di talune parti - la aveva condannata, con altri, al rilascio di un immobile occupato senza titolo in (OMISSIS), a suo tempo condotto in locazione

da F.G. deceduto senza che si verificasse successione nel contratto, di cui F.F. era erede accettante con beneficio di inventario; oltre al pagamento di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese processuali.

La corte d'appello, a sostegno della decisione, ha considerato, per quanto qui rileva che, essendo all'emissione della sentenza di primo grado in corso il termine per l'inventario (scadente il 27 gennaio 2013), la sentenza di condanna della minore quale erede da parte del tribunale fosse pienamente legittima, dovendo la stessa - in conseguenza dell'accettazione beneficiata - rispondere intra vires o ultra vires, rispettivamente a seconda dell'avere o non avere essa adempiuto all'onere di compiere l'inventario nel termine. La corte d'appello ha ritenuto infondato l'argomento delle appellanti secondo cui ex art. 489 c.c., non fosse possibile, pendente il termine dell'inventario, alcuna condanna dell'accettante beneficiata. Ha poi ritenuto che la rinuncia all'eredità successivamente operata dalla minore in data 15 gennaio 2013 fosse tamquam non esset, essendo possibile la sola limitazione responsabilità per chi avesse comunque accettato, se l'inventario fosse stato redatto nel termine.

La decisione

[Torna su]

L'ordinamento giuridico italiano prevede che, qualora un minore sia chiamato ad accettare una eredità, il legale rappresentante può (e non deve) accettarla oppure rinunciarvi.

Tuttavia, sia in caso di accettazione che di rinuncia, sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod.civ. 3 co.

In caso di accettazione, risulta, indispensabile la redazione del beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 471 cod civ. a mente del quale "non si possono accettare l'eredità devolute ai minori art. 320 cod.civ. e agli interdetti art.414 cod. civ., se non con il beneficio d'inventario osservate le disposizioni degli art 321 e 374 cod.civ.".

Tale vincolo, impedisce che si generi confusione tra il patrimonio dell'erede con quello ereditario, con conseguente limitazione delle responsabilità dell'erede nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

Pertanto, ne deriva che, qualora il genitore esercente la responsabilità o il legale rappresentante, dichiari, l'accettazione ai sensi dell'art. 471 cod.civ., il minore acquista la qualità di erede ex lege.

Giova precisare, tuttavia, che, qualora il rappresentante non compie l'inventario necessario per poter fruire della sopramenzionata limitazione della responsabilità, la legge, prevede una particolare forma di tutela, ex art. 489 cod.civ, ovvero, l'inapplicabilità della decadenza dal beneficio d'inventario, a patto che, lo stesso, venga redatto nell'arco temporale di un anno dal compimento della maggiore età del minore o dal cessare dello stato di interdizione o di inabilitazione.

Pertanto, l'eredità devoluta ai minori, può essere accettata solo attraverso il beneficio d'inventario, ove, ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede.

A riguardo, nella denegata ipotesi in cui manchi l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario il minore rimarrà nella posizione di chiamato all'eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod.civ. (10 anni), il rappresentante legale potrà accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, ovvero, allo stesso modo, il minore, compiuta la maggiore età, potrà accettare l'eredità senza beneficio, oppure, rinunciarvi.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: