La scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica anche quando un atto è stato notificato in tempo utile ma è affetto da nullità?

Avv. Isabella Tammaro - Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, si applica anche quando un atto a contenuto processuale (atto di citazione) è stato notificato in tempo utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, ma risulti affetto da nullità? A questa domanda ha fornito risposta la recente Cassazione con sentenza n. 12551/2019.

Il principio della scissione degli effetti della notificazione

[Torna su]

Inizialmente, la notifica degli atti giudiziari si intendeva eseguita alla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario, tuttavia ciò comportava il rischio di far ricadere eventuali ritardi dovuti alla consegna oltre il termine prescritto, e/o inadempienze, imputabili all'organo notificatore, in capo al soggetto che avesse consegnato per tempo l'atto.

Per tale motivo la Corte Costituzionale con sentenza n. 447 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile

e dell'art. 4, comma terzo, della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale), nella parte in cui prevede che "la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario", ed ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo cui "l'atto notificato a mezzo servizio postale si perfeziona, per il notificante nel momento in cui lo stesso viene affidato nelle mani dell'organo deputato alla consegna, mentre per destinatario al momento della ricezione dell'atto".

Il richiamato principio si applica anche nell'ipotesi in cui l'atto è stato notificato in tempo utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, ma risulti affetto da nullità?

La vicenda

[Torna su]

Con atto di citazione, notificato in data 8 giugno 2010 , la O. spa, in amministrazione straordinaria, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società B., affinchè fosse dichiarata l'inefficacia dei pagamenti effettuati nell'anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale, ex art. 67 co.2 L. Fall., e la società convenuta fosse condannata a restituire gli importi ricevuti per un totale di €. 150.469,43.

L'atto, ricevuto dall'autorità svizzera, veniva consegnato alla società B., per poi essere restituito al Tribunale svizzero competente, perché privo di traduzione in lingua tedesca, motivo per cui alla prima udienza il giudice rinviava la causa e disponeva il rinnovo della notifica della citazione, che avveniva in data 29/04/2011.

Nel costituirsi in giudizio la società B. eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, attesa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione da parte della O. spa, oltre il termine quinquennale previsto, ed altresì, contestava la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'azione revocatoria.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di parte attrice con sentenza n. 2987/2013, avverso la quale la società B. proponeva appello.

La Corte d'Appello di Milano in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n.2816/2016 dichiarava prescritta l'azione revocatoria fallimentare, condannando la O. Spa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorso per Cassazione

[Torna su]

Pertanto la O. spa proponeva ricorso per Cassazione articolato su due motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonché del D.Lgs n. 270/99 art. 49 in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, per aver la Corte d'Appello dichiarato prescritta l'azione revocatoria , ritenendo applicabile al caso di specie la L. n. 95 del 1979 art. 3 in luogo del D.Lgs n. 270/99 art. 49.

Motivo ritenuto fondato. Invero secondo la nuova disciplina dettata dal D.Lgs n. 270/99 il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria, da parte di una società in amministrazione straordinaria, decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come avveniva in base alla disciplina precedente di cui alla Legge n. 95 del 1979.

Nel caso di specie, il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dal 9 giugno 2005, data di approvazione da parte del Ministero delle Attività Produttive del programma di liquidazione, e non dal 17 dicembre 2004 data in cui era stata aperta la procedura e nominato il Commissario Giudiziale.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, per non aver la Corte d'Appello applicato l'ultimo comma, che prevede il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.

Anche in tal caso la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza prevalente, il principio richiamato si applicava ai soli atti processuali e non a quelli sostanziali (tra i quali veniva ricompresa anche l'azione revocatoria), diretti a una persona determinata, per i quali l'art.1334 c.c. ne ricollega l'efficacia alla conoscenza del destinatario (o conoscibilità).

Tuttavia le Sezioni Unite sono intervenute con sent. n. 24822 del 2015, ed hanno disposto che " la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario".

Il principio di diritto

[Torna su]

La peculiarità del caso di specie è rappresentata dalla seguente circostanza: il difensore della O. spa aveva notificato una prima volta l'atto di citazione, mediante consegna all'ufficiale giudiziario, l'8 giugno 2010, entro 5 anni dall'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, e dunque in tempo utile ad evitare la prescrizione. L'atto, ricevuto dall'autorità svizzera, veniva consegnato alla società B. , per poi essere restituito al Tribunale svizzero competente perché privo di traduzione in lingua tedesca, motivo per cui alla prima udienza il giudice rinviava la causa e disponeva il rinnovo della notifica della citazione.

Il Collegio ha da sempre ritenuto che la traduzione dell'atto nella lingua del cittadino destinatario non ne costituisce un elemento essenziale, con la conseguenza che la mancata allegazione della traduzione, ed il rifiuto di accettazione da parte del convenuto comportano che la notificazione deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con l'effetto che il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è tenuto a disporne la rinnovazione, sempre che non avvenga la costituzione in giudizio dello stesso convenuto.

Pertanto il quesito che si poneva, nel caso in esame, agli Ermellini, aveva ad oggetto la possibile applicazione del principio della c.d. "scissione" degli effetti, e conseguente retroattività degli effetti sostanziali (interruzione della prescrizione), di un atto a contenuto processuale (atto di citazione) consegnato in tempo utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, ma affetto da nullità.

Al riguardo hanno statuito "secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la sanatoria della nullità (a differenza dell'inesistenza) della notificazione ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notificazione trova applicazione anche nei casi di nullità di quest'ultima, qualora la stessa sia stata sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica poichè il vizio di tale notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc…".

"Ritiene il Collegio che alla medesima conclusione possa giungersi nella particolare ipotesi in cui alla notifica dell'atto e dunque al perfezionamento della notifica si riconnettano effetti non soltanto processuali, ma sostanziali, quali appunto l'interruzione della prescrizione. Anche in tale ultima ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, opera la c.d. "scissione" affermata dalle Sez. U. nella menzionata pronuncia 24822/2015: gli effetti sostanziali, in tal caso non possono che farsi risalire all'inizio del procedimento notificatorio retroagendo, secondo i principi generali, alla prima notifica, ancorchè affetta da nullità."

La portata innovativa della pronuncia in esame consiste nel aver esteso l'applicabilità del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, anche ad un atto a contenuto processuale (atto di citazione), ma affetto da nullità, purchè notificato in tempo utile ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Cassazione concludeva per l'accoglimento del ricorso.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: