La procura alle liti per il giudizio in Cassazione è disciplinata da diversi articoli del codice di procedura civile (artt. 82, 83, 365 e 366)

Procura alle liti Cassazione: le norme

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La disciplina della procura alle liti per ricorrere in Cassazione è contenuta nelle seguenti norme del codice di procedura civile:

  • art. 82 - Patrocinio- al comma 3 dispone che salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti le parti debbono stare in giudizio davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo;
  • art. 365 - Sottoscrizione del ricorso- "Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale."
  • art. 366 - Contenuto del ricorso- comma 1, n. 5: "Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto."

Per una migliore comprensione dell'istituto occorre inoltre richiamare anche quanto sancito dall'art. 83 c.p.c, che disciplina in generale la procura alle liti, e che così dispone: "1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura. 2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 3. La procura

speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. 4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa."

Per procura speciale deve intendersi pertanto l'atto - rilasciato in calce o a margine o su atto separato del ricorso - con la quale la parte investe il difensore di rappresentarlo specificamente nel giudizio di legittimità.

I requisiti della procura speciale per il ricorso in Cassazione, sono stati oggetto di diverse pronunce della Corte di legittimità, utili a comprenderne i criteri di redazione.

Procura "speciale" se fa riferimento alla sentenza impugnata

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Sul contenuto della procura speciale è di particolare interesse la Cassazione n. 28146/2018 nella quale si rileva che: "il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito all'atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma dalla sua lettera si riferisce ad una procura conferita per "tutte le fasi e gradi del presente giudizio" con un tenore incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima; questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005);

Procura speciale Cassazione: data e notifica

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Con la SU n. 35466/2021 la Cassazione ha posto fine a un contrasto giurisprudenziale pronunciando il seguente principio di diritto: "L'incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale".

Procura speciale se in calce o a margine

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L'eccezione di nullità della procura speciale (per risultare la stessa, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, conferita "ai fini dell'istanza da proporsi nei confronti di Socotherm S.p.A. ai sensi dell'art. 373 c.p.c. alla Corte d'Appello di Venezia" e contenente l'elezione di domicilio presso l'Avv. Paolo Emilio Rossi con studio in Venezia) va disattesa, poiché, dovendo la procura stessa considerarsi apposta in calce al ricorso, si applica l'insegnamento secondo cui «Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v. Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui «nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso»); del resto non è riscontrabile alcuna incompatibilità tra il contenuto di detta procura e la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo, nell'ambito della procura in questione, all'art. 373 c.p.c.


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