La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite mette fine alla giurisprudenza che sanciva la solidarietà del sostituito quando il sostituto non versava le ritenute d'imposta a titolo di acconto

di Paolo Casati - La sentenza delle Sezioni Unite in commento (n. 10378/2019 sotto allegata) ha finalmente chiuso un imperscrutabile orientamento giurisprudenziale in aperta lesione dei diritti del contribuente e prima ancora del buonsenso.

Siamo nel campo delle ritenute d'imposta a titolo di acconto trattenute ma non versate dal sostituto d'imposta, l'orientamento prevalente sino alla sentenza in commento era la solidarietà nel pagamento del sostituito, ovverosia il Fisco avrebbe potuto riscuotere le ritenute direttamente dal sostituito.

Si deve rammentare infatti che nella sostituzione d'imposta il sostituto è obbligato a pagare le imposte al posto del sostituito, ai sensi degli artt. 23 e ss. e 64 c. 1 DPR 600/1973.

L'applicazione della ritenuta è generalmente a titolo di acconto, che consiste in una quota sull'intero delle imposte dovute dal sostituito, che la legge pone a carico del sostituto per le prestazioni lavorative da esso ricevute e per le quali ha versato un corrispettivo.

Ratio decidendi

La ratio della sentenza in commento parte dalla netta distinzione tra gli istituti della sostituzione d'imposta e della solidarietà nell'imposta, afferma che l'obbligazione sulle ritenute d'acconto è posta dalla legge unicamente a carico del sostituto e non anche del sostituito, la solidarietà è efficace invece ogniqualvolta il sostituito non ha subito la rivalsa (ossia non è stata operata la ritenuta sul corrispettivo pagato).

Secondo le Sezioni Unite il dato normativo sulla disciplina della sostituzione d'imposta a titolo di acconto è chiaro, a riprova del quale richiama l'art. 35 DPR 602/1973, secondo il quale il Fisco può fare valere la solidarietà nei confronti del sostituito nella fase di riscossione delle somme (ossia successivamente all'iscrizione a ruolo), a condizione che non siano state effettuate le ritenute.

Avv. Paolo Casati

Via Giovio 16, Como

paolo@avvocatocasati.it

Scarica pdf Cass. SS.UU. n. 10378/2019

Foto: 123rf.com
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