Interviene la Cassazione sulla pace fiscale per i debiti tributari sotto i mille euro, dichiarando cessata la materia del contendere per un debito tributario relativo al pagamento della Tarsu

di Annamaria Villafrate - Sanatoria con sentenza per la tassa rifiuti (Tarsu), se le cartelle si riferiscono ad importi sotto i mille euro. Come avvenuto già con il canone Rai, anche il condono della Tarsu non pagata approda in Cassazione (leggi Sanatoria per il canone Rai non pagato).

E non si dilungano i giudici nella motivazione della sentenza n. 13623/2019 (sotto allegata) nel dichiarare estinto il giudizio intrapreso da un Comune, già soccombente in primo e in secondo grado, per il mancato pagamento da parte di un contribuente della Tarsu 2006. La materia del contendere, infatti, è da ritenersi cessata in virtù dell'art. 4 del dl n. 119/2018, che ha previsto la pace fiscale per i debiti tributari sotto i mille euro iscritti a ruolo tra il primo gennaio del 2000 e il 21.12.2010.

La vicenda processuale

Un Comune appella davanti alla Commissione Tributaria regionale la sentenza con cui la Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella con cui gli veniva richiesto il pagamento della Tarsu del 2008 emessa dalla società addetta alla riscossione. In quella sede il contribuente aveva chiesto l'annullamento della cartella in base a una sentenza

del Tar che aveva annullato la delibera del Comune con cui era stata innalzato l'importo delle tariffe della Tarsu. Per il Comune la Commissione Provinciale aveva violato la normativa che prevedeva la ripartizione delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta e aveva altresì errato nel prendere in considerazione la sentenza del Tar. La Ctr respinge l'appello del Comune e conferma la sentenza di primo grado. Il Comune a quel punto ricorre per Cassazione.

Pace fiscale per i debiti sotto i 1000 euro

La Cassazione, senza esaminare i motivi del ricorso del Comune dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in applicazione dell'art 4 del dl n. 119/2018. Tale norma dispone infatti che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal primo gennaio 2000 al 21.12.2010 … sono automaticamente annullati ...".

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