La riforma della magistratura onoraria approvata dal Governo prevede alcune misure di favore, dal punto di vista economico e fiscale. Le novità e il testo in allegato

di Annamaria Villafrate - Una riforma (ddl sotto allegato), quella pensata per la magistratura onoraria, per valorizzarne il ruolo e premiarne il lavoro. Indennità più corpose, trattamento fiscale di favore e possibilità di essere destinati nella sede vicina al domicilio del familiare da assistere. Quasi tutte misure di favore quindi, tranne il giro di vite sulle incompatibilità, che diventano sempre più stringenti, con l'obiettivo di rendere il lavoro di questa figura preziosa più libero e imparziale. Questi i contenuti principali della riforma della magistratura onoraria approvata in questi giorni dall'esecutivo, sulla spinta delle istanze della categoria dopo lo "tsunami" della riforma Orlando.

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Giudici onorari: il nuovo regime delle incompatibilità

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La riforma muta in primis il regime di incompatibilità, che diventa sempre più ristretto. Immutato il comma 1 dell'art 5 del dlgs n. 116/2017, cambiano invece quelli successivi, per i quali:

  • gli avvocati e i praticanti abilitati non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario negli uffici giudiziari del circondario del tribunale in cui esercitano la professione forense, o nel quale la esercitano i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale o i soci della società tra professionisti.
  • I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari in cui esercitano la professione di avvocato i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile.
  • Resta ferma la regola per la quale "Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio." A cambiare è però la seconda parte che estende il divieto agli associati dello studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti.
  • Il coniuge, la parte dell'unione civile
    , i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
  • I magistrati onorari che hanno tra loro o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità fino al secondo grado non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario, valida anche alle parti dell'unione civile.

La verifica concreta della incompatibilità

Chiude la modifica il nuovo comma 5 bis, il quale dispone che la ricorrenza in concreto delle incompatibilità è verificata in base ai criteri dettati dagli artt. 18 e 19 del RD n. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario, che prendono in considerazione, tra le altre cose, la rilevanza della professione forense esercitata, la materia trattata e la funzione specialistica dell'ufficio.

Trattamento economico dei magistrati onorari

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L'indennità spettante ai magistrati onorari verrà corrisposta ogni bimestre e non più ogni tre mesi. Non solo, l'indennità, a differenza di quanto accade ora, non sarà più suddivisa in due parti di cui una fissa e una variabile, ma verrà determinata globalmente e diversificata in base alla categoria di appartenenza dei magistrati.

Scelta che potrà essere avanzata anche dai magistrati in servizio (entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto del ministro della Giustizia), ai quali viene applicato, in caso contrario, il regime a cottimo e quelli specifici per giudici di pace, giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari.

Indennità per l'attività d'udienza

L'art. 2 della riforma contempla, attraverso la modifica dell'art 4 del dlgs n. 273/1989, in favore dei magistrati onorari in servizio (giudici e viceprocuratori) l'indennità di 98 euro per l'attività d'udienza svolta e il suo raddoppio se l'impegno giornaliero supera le 8 ore.

Per calcolare l'impegno lavorativo d'ufficio e processuale del magistrato onorario si terrà conto dei verbali d'udienza e dell'attestazione scritta del magistrato stesso al termine dell'attività.

Meno tasse per i giudici onorari

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L'art. 3, modificando il DPR n. 917/1986, riduce la pressione fiscale a carico dei magistrati onorari stabilendo che i redditi siano costituiti dall'ammontare in denaro o in natura delle indennità percepite durante il periodo d'imposta, ridotte del 20%.

Agevolazioni 104

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Vengono estese parzialmente ai magistrati onorari le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104, offrendo la possibilità al magistrato di scegliere la sede più vicina al domicilio del familiare da assistere.

Durata dell'incarico

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I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del dlgs n. 116/2017 potranno lavorare fino al compimento dei 68 anni, fino al quale potranno svolgere le medesime funzioni e gli stessi compiti.

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Foto: 123rf.com
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