Felici emendamenti eliminano le storture presenti nella pdl 506 (Morani) in merito al mantenimento del coniuge divorziato

di Marino Maglietta - Come già recentemente segnalato (leggi Tornano in Parlamento le nuove norme sull'assegno di divorzio) la proposta di legge dell'on. Morani tradiva nell'articolato le meritevoli motivazioni espresse nella sua presentazione. In particolare, preoccupava la finalità attribuita all'assegno divorzile, di voler "equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi".

Un assunto che, tanto più associandolo al successivo riferimento al patrimonio (comunque acquisito), oltre che al reddito, dei divorziandi, in una rigorosa lettura della norma avrebbe condotto ope legis ad una cancellazione di ogni merito e sacrificio individuali, attuali come anche antecedenti al matrimonio stesso, in nome di un ugualitarismo a tutti costi, ormai superato anche dalla repubblica di Cina. Una sensazione che veniva confermata dalla non considerazione, tra i parametri da valutare, né dell'età né delle condizioni di salute dei soggetti coinvolti (ora introdotte), ovvero fondata essenzialmente sulle risorse economiche, ritenute sempre e comunque da livellare.

Bene ha fatto, dunque, la Commissione Giustizia della Camera a intervenire eliminando quella talebana finalità e conservando invece le variabili essenziali che giustificano la mancata conclusione di ogni rapporto tra i coniugi divorziati. Correttamente, cioè, la Commissione ha ritenuto prioritaria la giustificazione esplicita dell'anomalia rappresentata dalla mancata chiusura di ogni rapporto tra i coniugi a seguito un atto, il divorzio

, che dovrebbe essere tombale (ovvero l'esistenza della cosiddetta "indissolubilità economica del matrimonio") facendo riferimento alle circostanze che devono verificarsi, e lasciare sottintesa la ratio del soccorso, del resto deducibile dai parametri stessi utilizzati. Questi, difatti, si fondano non solo su una giusta solidarietà cui ha titolo chi versa in difficoltà economiche, ma anche chi a lungo ("la durata del matrimonio") abbia fornito un significativo "contributo personale ed economico … alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune". Così come guarda attentamente indietro nel tempo il riferimento a una mancanza di formazione professionale o esperienza lavorative dovute a "l'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale". Mentre, sensatamente, è stato soppresso quel riferimento al "comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale" che si prestava a interessate e strumentali speculazioni destinate essenzialmente ad accrescere il contenzioso.

Dunque, non solo il presente verrà considerato - se il testo conserverà questo impianto nei successivi passaggi - ma anche il modo in cui si è svolta la vita familiare nel percorso comune. Il che dà risposta a quanti hanno lamentato che l'ultima formulazione tracciasse una riga sul passato, limitandosi a considerare le condizioni attuali dei coniugi.

Resta il fatto, innegabile, che i parametri per la valutazione dell'an e del quantum dell'assegno sono pressoché tutti ampiamente soggettivi, e quindi ne è imprevedibile il peso. Ma a quanti lamentano l'eccessivo potere discrezionale del giudice in questo particolare ambito è istintivo chiedere perché allora contestano lo sforzo di offrire maggiori certezze al cittadino quando si tratta dell'affidamento dei figli e, tutto al contrario, invocano giudizi "caso per caso". Ci sarebbe, pertanto, da aggiungere - o meglio da raccomandare - di seguire quel più recente orientamento della dottrina che preferisce parlare di "diritti" del minore, oggettivamente definiti, anziché del suo generico e opinabile "interesse", salvacondotto per ogni decisione.


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