Per il tribunale di Milano, gli anni di convivenza more uxorio vengono calcolati al fine della determinazione della quota della pensione di reversibilità

Avv. Concetta Coletta - Gli anni di convivenza more uxorio possono essere calcolati al fine della determinazione della quota di reversibilità? Per il tribunale di Milano, la risposta è positiva. Con sentenza n. 58/2018 il giudice meneghino ha riconosciuto anche il periodo di convivenza more uxorio del coniuge superstite, sulla base delle "finalità solidaristiche che presiedono al trattamento di reversibilità".

La vicenda

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Nella vicenda, la signora X iniziava una convivenza more uxorio con il sig Y nell'anno 2006. Si precisa che nel frattempo il sig. Y era sposato con la signora Z dal mese di giugno 1977 dalla quale si separava consensualmente soltanto nel mese di maggio 2016. Successivamente si procedeva con l'accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio

che avveniva nel mese di marzo 2017 e si riconosceva un assegno divorzile alla sig.ra Z. Nel mese di luglio 2017 il sig. Y e la signora X si sposavano civilmente ma nel mese di febbraio 2018 il sig. Y decedeva. Si precisa che la signora Z percepiva già una pensione di anzianità mentre la signora X non percepiva nulla.

Successivamente sia la signora X che la signora Y presentavano ricorso per richiedere la quota di reversibilità spettante alle stesse dal mese successivo al decesso del sig. Y.

La pensione di reversibilità

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Prima di procedere all'esame del merito della questione è bene fare delle premesse al fine di capire l'istituto e la normativa inerente la pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità rappresenta un sostegno economico previsto dalla legge a favore dei familiari superstiti del de cuius assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell'INPS.

La disciplina dell'erogazione delle pensioni ai superstiti è contenuta nell'art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i, e vi rientrano:

- il coniuge;

- i figli ed equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato i 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo;

- i genitori dell'assicurato o pensionato in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

- i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti o che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

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La pensione di reversibilità in caso di separazione e divorzio

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In caso di separazione personale dei coniugi la legge riconosce al coniuge superstite la pensione di reversibilità atteso che non è terminato il rapporto di connubio. Tale rapporto, infatti, viene meno solo a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, al coniuge superstite viene riconosciuta una quota di reversibilità in caso di morte del coniuge dipendente o pensionato.

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge superstite avrà diritto ad una quota di pensione di reversibilità solo se gli è stato riconosciuto un assegno di mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 della legge 898 del 1979 e successive modifiche.

Nel caso di presenza del coniuge superstite e dell'ex coniuge al quale è stato riconosciuto un assegno divorzile la quota di reversibilità spettante a ciascuna di esse viene determinata in base agli anni di matrimonio.

In sintesi, i requisiti previsti dalla legge al fine del riconoscimento di una quota di reversibilità in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono:

- assegno divorzile;

- durata del matrimonio.

Gli anni di convivenza vengono calcolati per la reversibilità?

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Dopo aver analizzato brevemente l'istituto della reversibilità entriamo nel vivo della questione inerente il riconoscimento degli anni di convivenza more uxorio al fine della determinazione della quota di reversibilità spettante al coniuge superstite (ex convivente more uxorio) in concorrenza con l'ex coniuge titolare di un assegno divorzile.

La legge prevede che la quota di reversibilità in presenza sia del coniuge superstite che dell'ex coniuge viene determinata in base agli anni di matrimonio con il de cuius.

Nel caso che ci occupa, quindi, la signora X vantava 8 mesi di matrimonio mentre la signora Z 40 anni, pertanto, tenendo conto solo del tenore letterale della legge in materia di divorzio la signora X avrebbe avuto diritto ad una minima percentuale di reversibilità che non le avrebbe garantito la sopravvivenza.

Per tale motivo presentava ricorso per l'attribuzione della quota di reversibilità anche per ottenere il riconoscimento degli anni di convivenza more uxorio non avendo l'età (67 anni) per trovarsi un lavoro e non percependo alcun altro mezzo di sostentamento come potrebbe essere appunto una pensione di anzianità.

La signora Z pur avendo già una pensione chiedeva la determinazione della quota di reversibilità in base agli anni di matrimonio.

La decisione del tribunale di Milano

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Sulla base di tali premesse il Tribunale di Milano con sentenza n. 58/2018 ha riconosciuto, per la determinazione della quota di reversibilità da attribuire sia al coniuge superstite che all'ex coniuge, anche la convivenza more uxorio del coniuge superstite (signora X), avvenuta prima del matrimonio da cui è sorto il diritto alla reversibilità, nonostante il de cuius avesse sciolto il vincolo matrimoniale con la signora Z soltanto nel mese di marzo 2017.

Nella predetta sentenza infatti il Tribunale ha precisato che: "per durata del rapporto deve intendersi, in primo luogo, la durata legale del matrimonio comprensivo del periodo di separazione legale essendo la separazione personale una semplice fase del rapporto coniugale, ma tale criterio deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi in ottica di maggiore equità economica e sociale. Devono essere valutati, infatti, le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge alla luce delle finalità solidaristiche che presiedono al trattamento di reversibilità, corrisposto allo scopo di porre sia il coniuge superstite sia l'ex coniuge al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivare dalla scomparsa del coniuge/soggetto obbligato (cfr. Corte Costituzionale 2000/491; Cassazione 23379/04; 6272/04; 1057/02). Deve essere compresa tra gli elementi valutativi ulteriori anche la convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il deceduto ed il coniuge superstite, pur non potendo essere assimilata al matrimonio, al fine di escludere gli eventuali riflessi negativi della durata del matrimonio sulla posizione del coniuge che rimane primo del contributo che in vita apportava il coniuge defunto (si vedano anche Cass. S.U. 159/98, Cass 18199/06, 4867/06, 6272/04)".

Tale principio è molto importante perchè conferma la finalità solidaristica della pensione di reversibilità, finalità che deve vedere oltre quello che a prima facie stabilisce la legge e che può essere riassunto in questa frase: il diritto ad avere una vita dignitosa!

Avv. Concetta Coletta

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