Nel sistema processuale italiano, la legittimazione passiva è la titolarità della potestà di resistere in giudizio

Legittimazione passiva: l'individuazione della controparte

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La legittimazione passiva, nel nostro sistema processuale, è la titolarità della potestà di resistere in giudizio.

In buona sostanza, chi intende esperire un'azione giudiziaria per far valere un proprio diritto deve correttamente individuare il soggetto contro il quale rivolgersi, titolare di un interesse contrapposto al suo e che potrebbe far valere diritti sullo stesso bene.

La corretta individuazione della controparte è un aspetto fondamentale del contenzioso, perché chi non si rivolge contro il soggetto titolare della legittimazione passiva non instaura validamente un giudizio e, quindi, può rischiare di vanificare ogni aspettativa di ottenere il risultato sperato.

Difetto di legittimazione passiva

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Se l'attore cita un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto rivendicato o che è estraneo all'oggetto della controversia, questi può far rilevare il cd. difetto di legittimazione passiva, ovverosia la sua estraneità al giudizio, e quindi chiedere di essere estromesso. Se si tratta dell'unico convenuto, il giudizio non potrà che estinguersi.

Il difetto di legittimazione passiva, come rilevato anche dalla Corte di cassazione in diverse occasioni (v., ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016), può essere fatto valere dalla parte in ogni stato e grado del processo e anche d'ufficio dal giudice.

Carenza di legittimazione passiva: estromissione

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Si è detto che, in caso di difetto di legittimazione passiva del convenuto, l'attore può vanificare ogni speranza di far valere il proprio diritto.

Sul punto va ulteriormente precisato che, del resto, la giurisprudenza ha più volte affermato che la sentenza definitiva con la quale un soggetto privo di legittimazione passiva è estromesso dal giudizio ha valore di pronuncia di rigetto.

Difetto di legittimazione passiva

Si legge ad esempio nella pronuncia numero 7625/2013 della seconda sezione civile della Corte di cassazione che "la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda stessa contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei suoi confronti la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. con riferimento a sentenza non definitiva, Cass. 4/7/1983 n. 4462)".

Difetto di legittimazione passiva e decreto ingiuntivo

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Il difetto di legittimazione passiva può essere anche una delle ragioni che giustificano l'instaurazione di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo e che possono determinare l'annullamento del decreto stesso.

Nel rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, in particolare, il destinatario dell'ingiunzione di pagamento può eccepire di non essere il soggetto tenuto a pagare il credito vantato dal ricorrente.

Legittimazione passiva erede: prova

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Nel caso in cui il legittimato passivo muoia, la legittimazione passiva passa di norma in capo al suo erede.

In una simile ipotesi si possono porre dei problemi interpretativi in materia di onere della prova, rispetto ai quali merita di essere segnalata la sentenza della Corte di cassazione numero 21436/2018.

In essa, infatti, i giudici hanno fugato molti dubbi, precisando che "in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità".

La Corte ha quindi proseguito precisando che "Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa".

Legittimazione passiva assicurazioni

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In alcune particolari ipotesi, specificamente individuate dal nostro ordinamento, la legittimazione passiva si configura in capo a soggetti che, di per sé, non sono direttamente gli asseriti responsabili delle lesioni al diritto che l'attore rivendica in giudizio.

Ci si riferisce ai casi in cui l'assicurazione è legittimata passiva nei giudizi di responsabilità dei propri assicurati.

L'azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative (e quindi il riconoscimento della loro legittimazione passiva) si ha nei casi di sinistri stradali (vai alla guida L'azione diretta del danneggiato nell'infortunistica stradale), nonché nei casi di responsabilità medica.

Vai alla guida Responsabilità medica: l'azione diretta del danneggiato

Legittimazione passiva amministratore di condominio

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Infine merita un approfondimento la questione della legittimazione passiva dell'amministratore di condominio.

Il nostro codice civile, infatti, all'articolo 1131, secondo comma, riconosce in capo a tale soggetto una legittimazione passiva illimitata e senza eccezioni, con il fine di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio. Si legge infatti in tale norma che l'amministratore "Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio".

Sussistono invece dei limiti alla legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, il quale ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio solo "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio".

Leggi anche:

- La rappresentanza dell'amministratore di condominio

- Supercondominio: a chi spetta la legittimazione passiva?

Valeria Zeppilli

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