Il nuovo sistema indennitario non riconosce alcuna prestazione per le menomazioni di grado inferiore al 6%; è stato, invece, previsto un indennizzo liquidato in forma di capitale per le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% ed un indennizzo liquidato nella forma di rendita per quelle pari o superiori al 16%. In quest?ultimo caso, il lavoratore ha diritto anche all?erogazione di un?ulteriore quota di rendita, a fronte delle conseguenze patrimoniali della lesione subita. Il maggiore problema interpretativo che si è posto in relazione a tale nuova disciplina, riguarda la persistenza o meno del diritto del lavoratore infortunato di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento di quelle componenti risarcitorie che non siano indennizzate dall?assicurazione sociale. E? certo che il lavoratore infortunato potrà ottenere dal proprio datore di lavoro il risarcimento di quelle componenti pregiudizievoli in relazione alle quali il d. lgs. n. 38 / 2000 non prevede alcun indennizzo
, cioè del danno biologico derivante da invalidità permanente inferiore al 6%, del danno biologico temporaneo e del danno morale. Controverso è, invece, se il lavoratore abbia un?azione nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del c. d. ?danno biologico differenziale?, qualora, cioè, in presenza di una menomazione superiore al 5%, sussista il diritto ad una prestazione Inail per danno biologico permanente, che, però, data la sua natura indennitaria, non copra integralmente il danno quantificato secondo i consueti criteri civilistici.... (Dott. Enrico Pasquinelli) LaPrevidenza.it, 13/06/2006 - www.laprevidenza.it

Vedi anche: Danno biologico - calcola on line il danno biologico alla persona.
Articolo di Enrico Pasquinelli

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