Il decreto Salvini non potrà essere applicato alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge

di Gabriella Lax - Sul permesso di soggiorno per i migranti il decreto Sicurezza non può avere effetto retroattivo. A stabilirlo è la Prima sezione civile la Cassazione con la sentenza n. 4890/2019 (sotto allegata) depositata il 19 febbraio 2019.

Permessi umanitari, irretroattivo il decreto sicurezza

Il decreto che porta la firma del ministro Matteo Salvini, nel modificare la preesistente disciplina del permesso di soggiorno

per motivi umanitari e nel sostituirla con la previsione di speciali categorie di permessi di soggiorno, non potrà essere applicato alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge. Le richieste presentate in precedenza dunque verranno esaminate sulla base della normativa esistente al momento della proposizione della domanda. Nella sentenza la Suprema corte sottolinea che «la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione
, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertita nella legge n. 132 del 2018» nella parte in cui «modifica la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la sostituisce con la previsione di speciali categorie di permessi di soggiorno» non potrà essere applicata alle «domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari formulate prima della entrata in vigore della nuova legge. Tali domande verranno di conseguenza esaminate sulla base della normativa esistente al momento della proposizione della domanda»
. Ancora, nello specifico, «nel caso venga riconosciuta la protezione umanitaria per domande presentate alle competenti commissioni territoriali prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, il Questore, in conformità a quanto dispone l'art. 1, co. 9, della nuova legge, rilascerà il permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e regolamentato dallo stesso art. 1, co. 9 (durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato)».

Scarica pdf Cassazione n. 4890/2019

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