La Terza Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 8409/2006) ha stabilito che rientra tra le obbligazioni del locatore quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità dell'immobile. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che ?in giurisprudenza di legittimità si è già affermato che [?] in assenza di patto contrario, incombe all'alienante o disponente [?] l'obbligo di curare l'ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonché degli interessi urbanistici, richiedenti l'accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell'edificio [?], attestante l'idoneità dell'immobile ad essere "abitato" e più generalmente ad essere frequentato dalle persone fisiche?. Detto obbligo sussiste qualunque sia la destinazione del bene locato (abitativo, commerciale, deposit0 ecc.). Aggiunge inoltre la Corte che nel caso di contratto
di locazione tale obbligo deve ritenersi incombere al locatore, quale proprietario o comunque titolare del potere di disposizione sulla cosa e che ?la mancanza del certificato di abitabilità si è ritenuta determinare, sul piano civilistico, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto? e ?il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno?.
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