Omesso mantenimento al figlio maggiorenne, i limiti del reato ex art. 570 del codice penale

Avv. Emanuela Foligno - La Sezione Penale della Suprema Corte (sentenza n. 1342/2019) torna ad occuparsi della omissione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.

La vicenda

La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d'Appello di Ancona che confermava integralmente la sentenza di primo grado resa nel 2014 con la quale un uomo veniva condannato ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p. per non avere corrisposto alla figlia i contributi al mantenimento.

L'uomo impugna la pronunzia d'Appello e ricorre in Cassazione deducendo l'errata applicazione da pare dei Giudici di merito del disposto di cui all'art. 570 c.p.

In particolare l'interessato evidenzia di non avere mai tenuto comportamenti contrari all'ordine e alla morale della famiglia e di non essersi mai sottratto agli obblighi di assistenza. Evidenzia inoltre che i Giudici di merito non hanno considerato, ai fini dell'integrazione del reato, che la figlia maggiorenne aveva abbandonato la casa domestica a seguito del decesso della madre e che, comunque, aveva raggiunto una condizione di autosufficienza economica.

La decisione della Cassazione

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato relativamente alla errata applicazione dell'art. 570 c.p. operata dai Tribunali territoriali e in relazione al motivo con il quale il ricorrente lamenta la intervenuta integrazione del reato nonostante la figlia beneficiaria dell'assegno di mantenimento fosse maggiorenne all'epoca dei fatti.

Viene osservato preliminarmente che la norma citata punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minori oppure inabili al lavoro. Ne discende il logico corollario che non integra reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a svolgere attività lavorative, anche se studenti.

L'onere di prestare i mezzi di sussistenza di cui discorre la norma in analisi ha contenuti oggettivi e soggettivi molto più ristretti rispetto a quelli delle obbligazioni civilistiche in quanto in presenza di determinati atti di natura fraudolenta volti a eludere gli obblighi di cui si discute si incorre nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 c.p.

La Corte ribadisce quanto già chiarito in precedenza (N. 23581 del 13 febbraio 2013) circa il significato di inabilità al lavoro menzionata nell'art. 570 c.p.c. che impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne solo se sia totalmente e permanentemente inabile al lavoro. Riduzioni della capacità lavorativa parziale non rilevano ai fini della sussistenza del reato.

Chiarito e ribadito ciò i Supremi Giudici evidenziano la assoluta insussistenza dei presupposti per incriminare l'uomo, considerato che la figlia era maggiorenne all'epoca dei fatti e abile al lavoro.

La sentenza della Corte d'Appello viene annullata senza rinvio in quanto il fatto non sussiste.

Avv. Emanuela Foligno - Milano - studiolegale.foligno@virgilio.it

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