Di fronte alla situazione di abbandono di minore di età, cosa prevede l'ordinamento giuridico e quali sono gli effetti sulla responsabilità genitoriale
Quando vi è situazione di abbandono di minore? E che cosa prevede l'ordinamento giuridico in questi casi?

Vediamo insieme:

Nozione di abbandono

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Sussiste condizione di abbandono quando il comportamento dei genitori compromette o determina un grave pericolo per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore. Sul punto la Cassazione stabilisce che "lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, presuppone l'individuazione, all'esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori".
Da ciò si desume che il minore si trova in stato di abbandono ogniqualvolta vi sia carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico necessari per assicurargli un equilibrato sviluppo psico-fisico.

Iter e tipi di adozione

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Vediamo l'iter che il nostro ordinamento prevede nel caso di segnalazione di situazione di abbandono a minori di età (art. 9 l. 184/83):
- La segnalazione va presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova.
- Il Presidente del Tribunale per i Minorenni - o un Giudice da lui delegato - ricevuto il ricorso - segnalazione provvede all'apertura immediata di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore.
- Si procede, poi, agli accertamenti della situazione di abbandono. All'atto dell'apertura del procedimento vengono avvertiti i genitori o i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti con il minore.
- Con il medesimo atto il Presidente del Tribunale per i Minorenni invita i genitori a nominare un difensore e informa loro della nomina di un difensore d' ufficio nel caso non vi provvedano.
- A seguito dell'esito positivo degli accertamenti, il Tribunale provvede a dichiarare lo stato di adottabilità.

In quali casi viene dichiarato lo stato di adottabilità?

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Lo stato di adottabilità viene dichiarato quando:


a. i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo;
b. l'audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la loro non disponibilità a modificare la situazione;
c. durante il procedimento non siano adempiute la prescrizioni impartite per responsabilità dei genitori, ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.


- N.B. Il Tribunale può disporre, sino all'affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà genitoriale (oggi si parla di responsabilità genitoriale) sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità dei genitori.
Dichiarato lo stato di adottabilità si apre la fase dell'affidamento preadottivo che ha lo scopo di inserire il minore nella nuova famiglia. Il periodo dell'affidamento preadottivo è di un anno prorogabile a 2 anni.
A seguito dell'affidamento, gli affidatari hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e all'istruzione del minore e sono soggetti a controllo da parte del Giudice Tutelare o dei Servizi Locali.

Adozione legittimante e adozione in casi particolari

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Decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale può, ove ne accerti l'esito positivo, pronunciare l'adozione.

Si distingue tra:


A. adozione legittimante: fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi.

Presupposti dell'adozione legittimante sono:


1.lo stato di abbandono del minore, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado;
2.la dichiarazione di adottabilità, ovvero, la dichiarazione emessa dal Tribunale per i Minorenni che attesti che il minore si trovi in stato di adottabilità, stante la sussistenza dello stato di abbandono.

B. adozione in casi particolari: L'adozione nei casi particolari è consentita nei confronti di minori che non possono essere dichiarati in stato di adottabilità sul territorio italiano, pur trovandosi in situazione di particolare disagio.
E' disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 s.m.i.
I genitori naturali dell'adottando devono prestare il proprio assenso, qualora siano in condizioni di fornirlo.
Questo tipo di adozione è consentito sia a coppie che a singoli ritenuti idonei.
Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine. Il minore acquista la posizione di figlio adottivo dell'adottante.

Cessazione rapporti adottato con genitori naturali

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Dalla distinzione sopra riportata - tra adozione legittimante ed adozione in casi particolari - si può affermare che di fronte ad una situazione di abbandono di minore che porterà - a seguito dell'esito positivo degli accertamenti - prima alla dichiarazione di stato di adottabilità con sospensione della responsabilità genitoriale, poi all' affidamento preadottivo che, in caso di esito positivo, si concluderà con la dichiarazione di adozione del minore (adozione legittimante piena e chiusa) verrà meno, in capo ai genitori naturali, la responsabilità genitoriale, ovvero la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Avv. Luisa Camboni - Studio Legale Avv.Luisa Camboni
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