"La lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro garantite dall'art.2087 c.c. si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato". È quanto ha di recente stabilito la Suprema Corte (Sent. n.4774/2006) che, nel pronunciarsi su un ricorso promosso da un lavoratore, ha individuato con precisione i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare il cosiddetto "mobbing".
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