Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di ?attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30? (1), ha introdotto il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento (articoli 54-59).Anche a seguito della sottoscrizione dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, l'Istituto ha fornito - con circolare n. 51 del 16 marzo 2004 - le prime indicazioni e le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti in trattazione.Sulla materia, è successivamente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustrando le disposizioni di legge con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 (allegato 1), alla quale si fa integrale rinvio per quanto riguarda i profili più propriamente connessi al rapporto di lavoro.Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, invece, si osserva che, a seguito delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 251 del 6 ottobre 2004 (?Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro?) (2), la fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25% è subordinata anche al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione.In seguito, ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (3), recante ?disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale?.Infine, è stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006 il decreto ministeriale 17 novembre 2005 (allegato 2), emanato ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 276/2003, il quale - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consente di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e). Alla luce quindi delle recenti novità che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, appare necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti ad integrazione di quanto già disposto con la circolare n. 51/2004. LaPrevidenza.it, 23/05/2006
Inps, Circolare 19.5.2006 n° 74

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