Natura e caratteri del provvedimento alla luce dei più recenti orientamenti in tema di demolizione di immobili abusivi

Avv. Elisabetta Roli - E' noto come, in tema di reati urbanistici e paesaggistici, unitamente alla pena principale l'imputato possa essere destinatario altresì della sanzione accessoria dell'ordine di rimessione in pristino (art.181, comma 2, D.Lgs. n.42/04) espressione comprensiva dell'ordine di demolizione specificamente previsto ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n.380/2001.

La controversa natura del provvedimento

Se, invero, indiscussa ne è sempre stata la qualifica di sanzioni accessorie, non altrettando univoca è risultata, nel corso del tempo, la natura dei citati provvedimenti.

Due gli orientamenti al riguardo in tema di demolizione di immobili abusivi:

- il primo, teso a sottolineare la natura prettamente amministrativa dell'ordine suddetto, negava la giurisdizione ordinaria,

- ed il secondo, di segno opposto, volto ad enucleare l'interesse che l'esercizio dell'azione penale mira a soddisfare, procedeva ad affermare la parallela funzione tipicamente ripristinatoria del bene offeso con il discendente carattere di giurisdizione ordinaria del provvedimento de quo.

A risolvere il contrasto interpretativo sono intervenute, in epoca ormi risalente, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3601 del 19.6.1996, Monterisi, nella quale si sanciva la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione, demandandone pertanto l'esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione.

Alla luce dei principi enunciati dagli Ermellini trattasi, dunque, di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale nell'ambito della sua competenza concorrente con l'autorità amministrativa.

Autorevole ed incontrastato nel tempo è rimasto detto orientamento, adottato peraltro anche con riferimento all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Ordine che, proprio in quanto accessorio alla sanzione principale, risulta dipendere dalla condanna e pertanto non applicabile in caso di proscioglimento.

Rimessione in pristino e demolizione: l'ultima statuizione della Cassazione

Sulla scia di detto orientamento è intervenuta in tempi recenti la Terza Sezione della Corte di Cassazione, sentenza n. 48248/2018 (sotto allegata), stabilendo che il giudice penale, pronunciando sentenza di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non può ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi o la demolizione delle opere abusive, non essendo configurabile il presupposto della sentenza di condanna. E tanto malgrado vi sia un accertamento di responsabilità dell'imputato.

Nella fattispecie il Tribunale di Bari aveva assolto l'imputata dai reati ascrittile (capo A: art.31, comma 1 e art. 44, comma 1 lett.c D.P.R. n.380/2001 e capo B: artt. 142, 146 e 181 D.Lgs 42/2004 per avere ampliato in assenza di nulla osta un preesistente torrino scale in zona paesaggisticamente vincolata) escludendone la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Al contempo, tuttavia, il citato Tribunale ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 41 D.P.R. n. 380/2001 e 181 D.Lgs. n.42/2004.

Precisa, invero, la Corte che "ancorchè nella sentenza vi sia stato un accertamento di responsabilità, ciò nondimeno non si ritiene configurata la condanna (neanche, ovviamente, nell'ipotesi equiparata della sentenza di patteggiamento) ai fini e per l'applicazione degli ordini di cui all'art.31 D.P.R. n.380/2001 e 181 D.Lgs. n.42/2004 che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l'autorità amministrativa. Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell'art.131 bis c.p. [...]".

Trattandosi, pertanto, di sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, in mancanza di detta specifica pronuncia, il solo ed unico organo avente potere di disposizione sarà l'autorità amministrativa, con conseguente preclusione in merito al giudice penale.

Così statuendo, gli Ermellini hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino, eliminandolo.

Concludendo, non sarà all'eventuale accertamento di responsbilità dell'imputato che occorrerà guardare ai fini dell'applicazione o meno dell'ordine suindicato, ma esclusivamente alla natura della sentenza emessa in giudizio.

Scarica pdf sentenza Cass. n. 48248/2018

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