Vi è una assoluta preclusione di nuovi mezzi di prova in grado di appello, fatta salva la dimostrazione di non averli potuti proporli o produrli in primo grado per causa non imputabile alla parte

Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 345 Cpc, nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, tuttavia, possono domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono, inoltre, proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Al pari, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, mentre può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Il divieto di nuova produzione documentale è stato aggiunto con la L. 18 Giugno 2009, n. 69, e la norma è stata successivamente modificata dal D.L. 22 Giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 Agosto 2012, n. 143, che ha soppresso il periodo <<… che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa …>>.

Per inciso, il divieto di domande nuove, attiene non solo alle domande ed alle eccezioni in senso stretto, ma anche alle contestazioni nuove, vale a dire quelle non sviluppate in primo grado le quali, se formulate solo in grado d'appello, devono essere dichiarate inammissibili (Cass. 2529/2018), ferma restando la proponibilità per la prima volta in appello di tutte le eccezioni rilevabili anche d'ufficio.

Il cd. divieto di nova, introdotto dai provvedimenti legislativi sopra richiamati, dovrebbe applicarsi dall'11 Settembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 143/2012, e comporta il divieto assoluto di nuovi mezzi di prova, a prescindere dalla loro eventuale <<indispensabilità>>, oramai cancellata dalla riforma.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI Sezione civile, Presidente dott. P. D'Ascola, Relatore dott. A. Scarpa, nell'ordinanza 29218, depositata in data 13 Novembre 2018.

I fatti di causa

La vicenda giudiziaria, nelle fasi di merito, riguardava l'impugnativa di delibera condominiale, contestata per l'omessa convocazione alla relativa adunanza assembleare degli attori.

Il condominio, nelle more del giudizio, sostituiva la delibera impugnata con una successivamente adottata, pertanto, il Tribunale di Torino dichiarava la cessazione della materia del contendere, con condanna dei condòmini alla refusione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Sul gravame proposto dagli stessi condòmini, tuttavia, la Corte d'Appello di Torino, nel confermare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riformava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, ribaltando il precedente giudicato e condannando - questa volta - il condominio alla refusione delle stesse, ritenendolo soccombente (virtualmente) nel merito, in virtù del regolamento condominiale prodotto per la prima volta in sede di gravame, il quale prevedeva quale unica modalità di convocazione dell'assemblea la raccomandata, regola, tuttavia, non seguita dal condominio.

Il giudizio di legittimità

Propone ricorso per cassazione il condominio eccependo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, III co., Cpc, attesa l'irrituale produzione soltanto in appello del regolamento di condominio, sulla scorta del quale la Corte territoriale avrebbe poi riformato la decisione sulle spese operata in primo grado.

La Corte di Cassazione premette come <<in applicazione del principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003) ad una valutazione di soccombenza virtuale (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071).>>.

Ciò posto, ritiene che la declaratoria di cessazione della materia del contendere ben poteva risultare oggetto di impugnazione, con la contestazione delle ragioni di merito che avevano portato alla soccombenza virtuale ed al conseguentemente regolamento delle spese di giudizio, con l'onere, per il Giudice del gravame, di riesaminare l'originaria fondatezza della domanda attrice, quand'anche non riproposta (Cfr.: Cass. 2332/2018; Cass. 3625/1981).

Tuttavia, nel far ciò, la Corte d'Appello ha illegittimamente tenuto conto di un documento, sul quale poi ha fondato la propria decisione, prodotto solo in sede di gravame.

A tal proposito, occorre rilevare come <<la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso, come quello per cui è causa, in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza neppure l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte soltanto la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. Sez. 3, 09/11/2017, n. 26522).>>.

Un tale divieto è stato ritualmente opposto dal condominio appellato, ma la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, <<che riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.>>.

La cessazione della materia del contendere e le spese di giudizio

La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.

La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni.

In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.

Un classico esempio di cessazione della materia del contendere è quello relativo alla sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall'assemblea successivamente.

La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.

Le spese vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 Cpc e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 Cpc), salvo che, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, così come anche in caso di conciliazione, salvo patto contrario convenuto nel processo verbale di conciliazione (art. 92 Cpc).

Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, infatti, il Giudice dovrà applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di giudiziale.

Scarica pdf Cass. civ., Sez. VI, 13.11.2018, n. 29218
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