Guida pratica all'accesso al fondo ristoro per i risparmiatori delle banche venete e in risoluzione

Avv. Daniela Di Palma - Dal 22 settembre, con l'entrata in vigore del cd. decreto "Milleproroghe" (art.11, comma 1-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108/2018) è possibile attivare la procedura per la richiesta di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati per aver investito il proprio denaro in titoli emessi dalle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti) e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

Risparmiatori banche fallite: l'indennizzo

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L'atteso indennizzo sarà erogato dalla Consob. La data entro la quale il fondo dovrebbe diventare operativo, con l'emanazione del relativo decreto attuativo, è slittata al 31 gennaio 2019.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei risparmiatori danneggiati il decreto Milleproroghe ha "sbloccato" i 25 milioni previsti per il 2018 conferendo alla Consob la facoltà avviare i primi risarcimenti già ora. Il fondo, una volta operativo, rimborserà con priorità i danneggiati più bisognosi, cioè pensionati e i titolari di redditi annui inferiori ai 35.000 euro lordi.

Chi sono i beneficiari del ristoro?

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1) I correntisti che hanno perduto i propri risparmi negli ultimi anni acquistando azioni e obbligazioni delle banche venete in liquidazione coatta amministrativa da giugno 2017, ovvero Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e dei quattro istituti di credito in risoluzione da fine 2015 (cioè Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti)

2) Irisparmiatori che abbiano sottoscritto titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca tramite le loro rispettive controllate, Banca Nuova e Banca Apulia.

I soggetti beneficiari di cui al punto 1) e 2) possono accedere al Fondo se hanno già presentato ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), istituito presso la Consob ed abbiano ottenuto, ovvero otterranno entro il 30 novembre prossimo, una decisione a loro favorevole.

3) Possono accedere alla nuova procedura di ristoro predisposta dal Governo anche coloro che hanno già aderito alla offerta transattiva del 15% del capitale investito proposta dalle due Banche Venete nella prima parte del 2017, purchè sia stato presentato ricorso all'ACF ed sia già stata ottenuta una pronuncia favorevole (o la si otterrà entro il 30/11/2018). In tale ipotesi "Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già' beneficiato" (Vedi art.1 co 1710 della Legge di bilancio 2018).

A quanto ammonta il ristoro?

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Attualmente al 30% dell'importo esborsato, con un tetto di 100.000 euro.

Quali sono i termini per presentare la domanda?

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Non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda di accesso al "Fondo ristoro finanziario".

La data del 30 novembre 2018 è riferita al momento entro il quale la decisione deve essere adottata dall'ACF per poter il risparmiatore aver accesso al ristoro. Ciò comporta che anche successivamente a tale data sarà possibile proporre l'istanza di ristoro purchè in possesso di una decisione ACF adottata entro il 30.11.18.

E' dunque evidente che molti dei risparmiatori in attesa della decisione dovranno necessariamente proporre la richiesta dopo il 30 novembre prossimo, in quanto tra l'adozione della decisione e la comunicazione della stessa agli interessati passa necessariamente del tempo e bisogna, inoltre, attendere che la Banca (ad eccezione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) sia dichiarata inadempiente alla decisione dall'ACF.

Quando è possibile presentare la domanda?

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Ecco quando è possibile presentare la domanda a seconda delle banche interessate:

- Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

L'istanza può essere effettuata dai clienti delle due banche venete solo una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della decisione favorevole. Queste banche, infatti, essendo sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non potrebbero comunque adempiere spontaneamente alle decisioni.

- Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti

In questi casi, invece, i ricorrenti dovranno attendere la pubblicazione sul sito dell'ACF del mancato adempimento da parte della banca alla decisione dell'Arbitro.

Come si accede al ristoro?

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Per accedere al ristoro è necessario compilare il modulo istanza persone fisiche oppure il modulo istanza persone giuridiche e inviarlo alla Consob, alternativamente:

- in via informatica al seguente indirizzo: istanzaristoro@pec.consob.it (utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non PEC);

- in via cartacea al seguente indirizzo: CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198 ROMA.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute al di fuori dei canali indicati.

Le comunicazioni dovranno riportare nell'oggetto la seguente dizione: "istanza di ristoro - nome e cognome dell'istante - ricorso n. xx - decisione n. xx".

Sul sito della Consob nell'area pubblica fondo di ristoro finanziario, sono disponibili i seguenti modelli:

· Modulo istanza ristoro persone fisiche

· Modulo istanza ristoro persone giuridiche

· Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà erede testamentario

· Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà erede legittimo

· Delega alla riscossione

· Modello di certificazione del codice IBAN

Come si compila il modulo?

Le istanze dovranno essere presentate direttamente dai ricorrenti (o eventualmente dai loro rappresentanti legali). Non sarà possibile delegare procuratori.

Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. Istanze incomplete non potranno essere trattate.

Per la corretta compilazione del modulo la Consob invita a seguire scrupolosamente le Avvertenze riportate sul retro dello stesso.

Come si compila il modulo nel caso di coniugi cointestatari di un ricorso?

Occorre distinguere due ipotesi:

a) Se la decisione del Collegio riconosce un importo unico "ai Ricorrenti" è sufficiente presentare un unico modulo, compilato e sottoscritto da entrambi i Ricorrenti. Qualora il conto corrente fosse intestato solo ad uno dei due, sarà necessario allegare il modulo di delega alla riscossione del cointestatario, allegando il documento di identità di entrambi i ricorrenti, nonché la certificazione dell'IBAN. Se, viceversa, il conto corrente fosse cointestato, la delega alla riscossione non sarà necessaria. bisognerà comunque allegare i documenti di identità di entrambi i ricorrenti e la certificazione dell'IBAN.

b) Qualora invece la decisione del Collegio riconoscesse importi separati ai Ricorrenti, bisognerà presentare due istanze e inviarle separatamente anche dallo stesso indirizzo e-mail.

Come si compila il modulo nel caso di più di due soggetti cointestatari di un ricorso?

Visto che il modulo per la presentazione della Istanza di ristoro permette di inserire i dati anagrafici solo di due soggetti, si devono presentare due o più moduli avendo cura di riportare sempre lo stesso numero di ricorso, di decisione, i relativi documenti di identità, oltre alle deleghe di riscossione all'incasso e alla certificazione IBAN del titolare (che deve essere uno dei Ricorrenti) del conto corrente bancario sul quale si vuole ricevere il bonifico qualora non se ne possegga uno proprio.

Cosa devono fare i risparmiatori che non hanno presentato reclamo

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Quale è la sorte per i risparmiatori danneggiati dalle ex Banche Venete e da Banche delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, e Cassa di Risparmio di Chieti che non hanno presentato un reclamo alla Banca né il ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie?

Allo stato attuale un eventuale ricorso proposto presso l'ACF contro le Banche Venete sarebbe inammissibile, in quanto le Banche in questione, avendo perso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, non sono più soggetti aderenti al sistema di risoluzione delle controversie. Tuttavia il recente "decreto Milleproroghe" - oltre ad aver previsto un iter transitorio per chi abbia già una decisione ACF o la avrà entro il 30 novembre prossimo - ha previsto, a regime, dai primi mesi dell'anno prossimo, la possibilità di sottoporre all'ACF un ricorso per ottenere una decisione favorevole e quindi il ristoro nella misura che sarà definita (attualmente il 30% con il tetto di 100.000 euro).

Ovviamente, in quella sede, visto che ci sarà un'apposita norma di legge a prevederlo, il fatto che le Banche in questione non siano più "intermediari" non avrà rilevanza.


Foto: 123rf.com
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