La fattura elettronica diviene obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Vediamo, in breve, come funziona e come deve essere trasmessa
di Raffaella Feola - Dal 1° gennaio 2019 le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere soltanto elettroniche.

La legge di Bilancio 2018 ha sancito l'obbligo di fatturazione elettronica, il quale attualmente è in vigore per chi deve inviare fatture agli enti pubblici.

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo i piccoli produttori agricoli e gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e forfettario, i quali, se vogliono, possono comunque emettere fatture elettroniche, secondo le regole indicate dall'Agenzia delle Entrate.

Che cos'è la fattura elettronica?

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Il Dpr 633/72 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, la quale, però soddisfi tre requisiti:

  • integrità: il contenuto non deve essere alterato in fase di emissione e trasmissione dei dati;

  • autenticità: il destinatario deve essere assolutamente certo che la fattura provenga da chi l'ha emessa;

  • leggibilità: il documento deve essere visualizzabile.

I primi due requisiti possono essere garantiti attraverso sistemi di controllo che assicurino un collegamento fra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi; con apposizione di firma elettronica e con sistemi di trasmissione elettronica dei dati.

Le caratteristiche della fattura elettronica alla PA

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In merito alla fattura elettronica, però, è il caso di fare un richiamo alla fattura PA ossia quella fattura elettronica che deve essere trasmessa alla Pubblica Amministrazione. Quest'ultima deve avere le seguenti caratteristiche:

  • rispondere ai requisiti della fattura elettronica e poter essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI);

  • essere in formato XML,

  • essere contrassegnata dalla firma elettronica qualificata di chi emette la fattura apposta al formato XML;

  • essere contrassegnata dal codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, come riportato nell' Indice della Pubblica Amministrazione;

  • se la fattura si riferisce a cessione di beni o prestazione di servizi oggetto di un bando pubblico o di una commessa aggiudicata, deve recare il Codice unico di progetto(CUP) assegnato dalla PA;

  • essere inviata tramite Pec con le modalità previste dalla norma attuativa.

Trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

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Dal 1° gennaio 2017 i contribuenti possono optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni in entrata e in uscita tra cui le operazioni certificate da ricevute e scontrini.

Sono molteplici i vantaggi che derivano dalla trasmissione elettronica tra cui l'accesso in via prioritaria ai rimborsi Iva e l'assistenza fiscale, inoltre, gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture, grazie all'obbligo di fatturazione elettronica non devono più tenere i registri.

Operatori economici e consumatori finali possono acquisire una copia delle fatture elettroniche emesse e ricevute grazie a un sistema offerto dal portale delle Entrate Fatture e Corrispettivi, al quale bisogna registrarsi con credenziali Spid, Cns o Fisconline/Entratel.

Ma quando può essere emessa la fattura elettronica?

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Ai sensi dell' art. 21, Co.4, lettera a), Dpr 633/72, la fattura elettronica può essere anche differita, cioè emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

Una volta generata la fattura elettronica, deve essere salvata in formato xml e deve poi essere firmata col proprio dispositivo di firma elettronica.

Apposta la firma, il sistema chiede poi di scegliere tra l'estensione .xml o .p7m.

Bisogna poi firmare il documento digitando il codice pin che è stato fornito col dispositivo di firma.

Una volta inviate le fatture possono essere monitorate dal portale Iva servizi, fatture e corrispettivi. Per quanto riguarda la fattura PA, può essere monitorata dal sito "Sdi.fatturaPA.gov.it-strumenti- monitorare la fattura PA".

Le fatture elettroniche possono essere ricevute da chi è accreditato ai canali SdiCoop o SdiFtp e chi ha una casella di posta elettronica certificata, in questo caso l'indirizzo pec deve essere comunicato al fornitore.

Vai alla guida completa La fatturazione elettronica


Foto: 123rf.com
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