Analisi dalle considerazioni più basilari fino ai contrasti giurisprudenziali più difficili da dirimere sulla questione del decesso del coniuge in pendenza di giudizio di divorzio

Dott. Carlo Casini - La morte del coniuge è causa di scioglimento del matrimonio, il punto di partenza è questo; e ci viene offerto dall'articolo 149 Codice Civile. Inoltre, la sopravvenienza della morte di un coniuge in itinere litis divorzile, ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (sul punto cfr. Cass. 661/1980).

Morte del coniuge in pendenza di giudizio: giurisprudenza e dottrina a confronto

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La giurisprudenza più recente, è tornata ad affermare che il decesso di un coniuge nel corso del procedimento contenzioso di divorzio, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere, con riferimento anche a tutti i profili economici (cfr. n. 9689 del 2006;Cass. n.18130 del 2013).

Proprio queste due ultime pronunce hanno avuto il merito di stimolare la riflessione dottrinale su il tema della morte del coniuge in relazione ai giudizi pendenti di divorzio e quelli definiti ma con sentenza ancora non passata in giudicato.

Proprio su questo argomento, si sono attestate fin dagli albori del nascere di questa giurisprudenza due correnti dottrinali opposte: una prima, summezionata che ritiene cessata la materia del contendere e pertanto ritiene che questo evento non solo sia interruttivo del matrimonio come previsto dalla legge, ma anche che possa travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa non ancora passata in giudicato.

A questo orientamento, si contrappone quello minoritario che non ritiene sia cessata la materia del contendere con l'avvento della morte di un coniuge.

Questa corrente dottrinale arriva perfino a teorizzare che con la morte del soggetto obbligato, non si può considerare cessato l'obbligo di mantenimento con effetto retroattivo ma anzi, saranno obbligati gli eredi a corrispondere tutte le cifre di spettanza scadute anteriormente alla data del decesso (sul punto cfr. Cass. n. 27556 del 2008).

La giurisprudenza più recente

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La Suprema Corte, dopo un periodo in cui in maniera altalenante sposava per alcuni profili entrambe le tesi sopra esposte, si è finalmente attestata con la sua giurisprudenza in una posizione univoca.

Con la sentenza n. 4092 del 2018 (sotto allegata) gli Ermellini premiano la tesi della cessazione della materia del contendere ma riescono ad addurre anche ulteriori argomentazioni in questo senso, infatti partendo dalla base concettuale di questa tesi la sviluppano, implementando gli aspetti estintivi in caso di morte del coniuge.

Infatti, in caso di morte di quest'ultimo, viene a cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status", che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo giuridico, in senso contrario, anche l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione dell'assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale.

Proprio perchè questo obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non è trasmissibile mortis causa proprio perche' si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perche' può essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce.

Quanto sopra dedotto in giurisprudenza comporta che, per un verso, deve ritenersi improcedibile nei confronti degli eredi del coniuge, l'azione volta a veder riconosciuto il diritto all'assegno divorzile e, nel verso opposto, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la sussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.

Conclusioni e giudizi di valore

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La Suprema Corte ha preso posizione su un tema piuttosto delicato, dove sposare un orientamento piuttosto che l'altro avrebbe in entrambi i casi, comportato delle conseguenze sul piano giuridico.

Coerentemente con le disposizioni in materia, il quadro normativo vigente e la giurisprudenza sul punto, la Suprema Corte ha sposato la corrente maggioritaria che, nel suo approdo argomentativo, propone concetti giuridici dotati di una certa solidità e argomentazioni altrettanto convincenti come quella dell'obbligo di corresponsione di mantenimento come obbligo personalissimo, non trasmissibile agli eredi e inscindibilmente legato allo status personale del soggetto obbligato.

Una diversa argomentazione concettuale e giuridica giurisprudenziale rischierebbe seriamente di cozzare con la razionalità e con le disposizioni di legge basilari in tema, come l'art. 149 c.c.

Scarica pdf Cassazione sentenza n. 4092/2018
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