Sotto un primo profilo, la ricorrente censura che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta notevole riduzione dei propri redditi, solo perché conseguente alla personale scelta di lavorare part time, anziché a tempo pieno. La decisione impugnata sarebbe, per questo aspetto, affatto erronea, posto che i «giustificati motivi», che a mente dell'articolo 9 legge 898/70 legittimano la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore di uno dei coniugi, debbono essere identificati nel mero mutamento oggettivo della condizioni economico patrimoniali delle parti, a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato. L'opzione per il lavoro a tempo parziale, d'altro canto, non diversamente da quella di cessare del tutto l'attività professionale ? rappresenterebbe una scelta personale pienamente legittima, non essendovi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che vieti all'onerato di assumere iniziative ? ivi compresa quella di ridurre il proprio impegno lavorativo ? suscettive di incidere sul diritto all'assegno di mantenimento dell'ex coniuge: disposizione che, ove esistesse, risulterebbe peraltro costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva di fondamentali diritti di libertà della persona.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto la propria situazione patrimoniale pressoché invariata rispetto al passato, assumendo,da un lato, che l'avvenuta alienazione di numerosi cespiti immobiliari, con conseguente loro conversione in denaro, non equivale a deterioramento delle condizioni economiche, anche perché dovrebbe escludersi che il ricavato delle vendite sia stato interamente assorbito dagli oneri di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge; e soggiungendo tuttavia, dall'altro lato, che dalla documentazione prodotta emergerebe come essa U. abbia nell'ultimo decennio venduto e acquistato immobili per parecchie centinaia di milioni di lire, con un saldo positivo di circa 200 milioni, che non rappresenterebbe, però, un ?utile?, in quanto corrispondente all'incirca all'esborso connesso ai predetti oneri di mantenimento.... LaPrevidenza.it, 05/05/2006
Cassazione, sez. I civile, sentenza 11.03.2006 n° 5378

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