Per la Cassazione è legittima l'assegnazione al coniuge che convive con la ragazza, maggiorenne e non autosufficiente economicamente, che studia fuori, ma ha comunque mantenuto uno stabile collegamento con l'abitazione

di Lucia Izzo - Deve ritenersi legittima l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre che convive con la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, che, seppur frequenti l'Università e sia spesso in altra città, ha comunque mantenuto uno stabile collegamento con l'abitazione.


D'altronde, l'assegnazione della casa familiare è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre finalità.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 25604/2018 (qui sotto allegata) con cui i giudici hanno respinto il ricorso di un padre contro il provvedimento che aveva deciso di assegnare la casa coniugale alla moglie.


In particolare, la Corte distrettuale, aveva ritenuto necessario mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla ex in quanto quest'ultima vi coabitava con la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, mentre il figlio minore si era trasferito dalla nonna, la quale pur abitava nello stesso stabile.

In Cassazione, tuttavia, il padre censura la decisione nella parte in cui ha deciso di assegnare la casa all'ex dando rilievo prioritario all'interesse della figlia maggiorenne, la quale peraltro, essendo studentessa universitaria, vive spesso fuori sede. Mentre invece, secondo il padre, la Corte avrebbe dovuto dare rilievo all'interesse del figlio minore che, a causa delle relazioni conflittuali tra i genitori, era stato costretto ad andare a vivere dalla nonna.

Casa coniugale all'ex che convive con la figlia maggiorenne studente universitaria

Secondo gli Ermellini, invece, il guide a quo ha accertato che la figlia maggiorenne, in quanto studentessa universitaria, aveva comunque mantenuto un collegamento stabile con l'abitazione nella quale conviveva con la madre, a differenza del figlio minore che vi si era allontanato volontariamente andando a vivere con la nonna (e con il padre).

L'art. 155 quater (introdotto dalla L. 54/2006) e l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal d.lgs. 154/2013) prevedono che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Tali norme hanno, dunque, una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.

L'assegnazione della casa coniugale, spiegano i giudici, non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, oppure un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole.

La stessa giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23591/2010) ha, infatti, ribadito che "la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione.

Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o, tanto meno, degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel loro quotidiano habitat domestico.

L'assegnazione della casa, in conclusione, è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.

Vedi la guida La casa familiare

Cass., I civ., ord. n. 25604/2018

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