La Cassazione rammenta che non è stabilita una distanza minima tra segnale e luogo di rilevamento. La distanza va valutata in relazione allo stato dei luoghi e alla visibilità dei conducenti

di Lucia Izzo - Valida la multa per eccesso di velocità anche se il segnale che avvisa della presenza dell'autovelox è posto a 400 metri dall'apparecchio. Infatti, non è stabilita una distanza minima che deve sussistere tra il segnale e l'apparecchio (mentre se ne prevede una massima di 4 km): ciò che va verificato è se in concreto la distanza sia adeguata ai luoghi e la visibilità garantita ai conducenti.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 25993/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un automobilista che si era opposto al verbale di contravvenzione elevatogli per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Opposizione che i giudici di merito ritenevano di accogliere. In particolare, il Tribunale in sede di appello riteneva che il Comune non avesse rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox.

In Cassazione, il Comune contesta la decisione ritenendo che il giudice di merito, tra l'altro, abbia errato nel ritenere che la segnaletica, per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità.

Autovelox: il posizionamento della segnaletica di avvertimento

La Cassazione, che ritiene di accogliere il ricorso del Comune, rammenta l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 7949/2017) che subordina la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox, alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.

Inoltre (cfr. Cass. n. 9770/2016), ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

Tuttavia, precisano gli Ermellini, la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Autovelox: distanza della segnalazione adeguata alle caratteristiche della strada

Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso tali principi: come risulta dalla stessa sentenza, la sussistenza dell'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità era pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e tale segnaletica era stata posta a una distanza di 400 metri (dall'Autovelox).

Piuttosto, il Tribunale avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata (di 400 metri) non era adeguata per le caratteristiche della strada di che trattasi e/o comunque, che la specifica segnaletica non era ben visibile, tuttavia tali accertamenti non sembrano siano stati effettuati, nonostante, le chiare indicazioni contenute nel verbale di contestazione. La parola passa, dunque, al giudice del rinvio.

Cass., VI civ. ord. n. 25993/2018

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