La responsabilità extra contrattuale dell'ente locale al quale sono affidati concretamente i poteri di controllo sulla fauna selvatica

di Lorenzo Sozio - Non è infrequente, soprattutto per chi abita in zone di campagna o montane imbattersi improvvisamente in un animale selvatico di grandi dimensioni, come un cervo o un cinghiale, che sbucando dalla selva circostante, magari al buio, ce lo si ritrova dinnanzi sulla carreggiata, mentre si percorre la strada in auto o in moto, urtandolo e causando così ingenti danni al proprio mezzo di locomozione.
Una fattispecie molto pericolosa, perché oltre ai danni alle cose, possono verificarsi anche danni alle persone, presenti sui veicoli che investono animali selvatici di tale stazza e mole.

La responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica

Si ritiene che la Pubblica Amministrazione risponda per i danni cagionati dalla fauna selvatica a persone e cose in virtù della norma generale del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c., con il conseguente onere in capo al danneggiato di dimostrare, oltre al nesso di causalità ed all'evento dannoso, il comportamento colposo attivo o omissivo ascrivibile all'ente pubblico.
Per cui, in virtù di questo principio, l'amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla selvaggina, sia ad esempio per aver tenuto attività positive, quali ad esempio l'effettuazione di lanci di animali selvatici in numero eccessivo o in momenti inopportuni, oppure di omissioni, come la passiva tolleranza della incontrollata proliferazione degli animali, o il mancato o insufficiente ricorso ai provvedimenti di cattura e di abbattimento.
Secondo la giurisprudenza, all'amministrazione compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad assicurare che le bestie selvatiche rimangano nel proprio habitat naturale e, quindi, che le stesse arrechino danni a persone o a cose (Cass. Civ., 21/2/2011, n. 4202).

L'obbligo della P.A. di predisporre le misure necessarie

Tra i doveri istituzionali della P.A. in materia faunistica c'è l'installazione di cartelli stradali di pericolo relativi ad animali vaganti sulle strade che attraversano zone densamente popolate di fauna selvatica, o quanto meno la segnalazione all'ente proprietario della strada dai frequenti sconfinamenti della selvaggina sulla carreggiata, affinché questi possa provvedere all'apposizione della cartellonistica occorrente: l'inadempimento di tali obbligazioni espone l'ente controllore a responsabilità, soprattutto civili.
In virtù di quanto premesso, il principio costantemente e generalmente avallato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità pone gli obblighi predetti in capo agli enti locali cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso i poteri di amministrazione del territorio e della fauna ivi insediata sia che essi derivino dalla legge sia che trovino fonte in una delega
o concessioni di altro ente: così come autorevolmente evidenziato dalla III Sez. Civ. Cass. con la pronuncia n. 21395 del 10/10/2014 (Riv. 362728) in una controversia che ha visto quale parte in causa l'amministrazione Provinciale di Vercelli contro altri soggetti danneggiati (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la corresponsabilità della Regione, sebbene la stessa avesse delegato legislativamente alle Province regionali i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna, in ragione di non meglio precisati "compiti di coordinamento" ad essa spettanti, senza verificare se l'adozione di misure di contenimento, idonee a scongiurare l'evento dannoso, potesse compiersi dalla Regione attraverso l'esercizio di poteri di controllo e sostitutivi) (Cassa con rinvio, App. Torino, 13/02/2008).
Tale principio sulla responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli viene suggellato da ultimo da una recentissima pronuncia della medesima Corte, la quale ha messo in risalto nuovamente che risponda dei danni qualsivoglia ente locale (sia esso Regione, provincia Ente Parco, Federazione o Associazione etc.) a cui siano stati affidati, in attuazione della Legge 11.2.1992 n. 157 i poteri di amministrazione del territorio e di gestione, tutela e controllo della fauna insediata (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2018, n. 11394).
Sicché tale responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 31/07/2017, n. 18952, rv. 645378-01).

A chi è attribuita la responsabilità

La responsabilità e la funzione di controllo in materia di animali selvatici è attribuita per lo più alle Province, come nel caso del comprensorio regionale piemontese, pertanto appare corretta l'ascrivibilità della responsabilità civile in capo all'ente provinciale, così come appena evidenziato dalla pronuncia della Suprema Corte.
Nel solco di tale indirizzo, si sedimenta anche un altro tassello giurisprudenziale fornito da un giudice piemontese, il Giudice di Pace di Pinerolo che in una recentissima sentenza del 25 gennaio del 2018 la quale prende spunto da una controversia conto la Città Metropolitana di Torino, ha ribadito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alla Province rendono le stesse responsabili dei danni cagionati dagli animali selvatici atteso che i poteri loro conferiti sono indirizzati anche alla sicurezza dei soggetti esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna selvatica.
Pertanto appare corretto indirizzare la richiesta risarcitoria nei confronti della Provincia, così come analizzato e "suggerito" dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in ordine a casi esaminati nella Regione Piemonte.
Inoltre per verificare il grado di responsabilità ed il nesso causale bisognerebbe appurare se l'ente locale ha posto in essere tutti quegli atti di cautela necessari e sufficienti ad evitare pericoli e/o eventi dannosi. Difatti, l'art. 37 C.d.s. pone l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica stradale a carico dei Comuni nei centri abitati e a carico degli atri enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati. Tali cartelli devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali e rappresentano, quindi, una misura di prevenzione dei sinistri stradali provocati dalla fauna domestica o selvatica.
La giurisprudenza ha stabilito che sussiste l'obbligo dell'amministratore proprietaria della strada di installare appositi cartelli di segnalazione di pericolo di attraversamento da parte di capi selvatici vaganti e di adottare le cautele necessarie (quali l'apposizione di recinzioni laterali e di pali della luce, di ecodotti e di appositi catarifrangenti a riflessi direzionali atti a concentrare il fascio luminoso sugli animali) nelle zone che sono abitualmente frequentate da animali o che sono state teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte.
Ulteriore spunto, alternativo a quello fin qui sostenuto, viene fornito dal Giudice di Pace di Campobasso, con una pronuncia del 11 ottobre 2017, in merito all'azione risarcitoria esperita relativamente ai danni cagionati dalla fauna selvatica, con la quale si è statuito che sussiste una responsabilità, alternativa o congiunta, della Regione e della Provincia che possono essere chiamate, alternativamente o congiuntamente, a rispondere dei danni provocati ai terzi dagli animali selvatici.


Avv. Lorenzo Sozio

Studio Legale IUS40 Novara

(con la collaborazione dell'Avv. Valentina Chianese)


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