Spesso i datori di lavoro intimano il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Vediamo cosa significano
di Antonio Pagano - Spesso i datori di lavoro intimano il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Ma cosa significano precisamente?

Giusta causa

L'articolo 2119 del c.c regola il recesso per giusta causa al fine di limitare il potere di recesso individuando dei comportamenti idonei a legittimare il licenziamento del lavoratore.

Con il termine giusta causa si indica quel comportamento lesivo ed oltraggioso del lavoratore idoneo a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato. Se il comportamento del lavoratore ha raggiunto la soglia di gravità tale il datore può intimare la giusta causa senza obbligo di preavviso, ponendo fine a quello che il contratto

di lavoro. Tale disciplina si applica anche al contratto di lavoro a tempo determinato purché alla base ci sia sempre un comportamento che non consenta più la prosecuzione del lavoro e quindi il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Il giudice può rilevare la giusta causa di licenziamento di un dipendente secondo la giurisprudenza cioè quando viene accertato in modo concreto e non come fatto astratto, la mancata dimostrazione di una giusta causa farà in modo che il lavoratore sia reintegrato come prevedeva l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero) e dal Jobs Act. La giusta causa può essere intimata per tanti motivi tra cui una violazione del patto di non concorrenza, in caso di assenza del lavoratore in seguito ad una visita medica fiscale, in caso di un dipendente che sottrae beni all'azienda, in caso di falso infortunio e falsa malattia comune e di rifiuto ingiustificato del lavoratore ad eseguire la propria prestazione. Ma ci sono dei casi in cui non può essere intimata la giusta causa in caso : di trasferimento d'azienda, di fallimento dell'imprenditore, di cessione dell'azienda.

Giustificato motivo


Il giustificato motivo può verificarsi quando il lavoratore incorre in un inadempimento degli obblighi contrattuali ma di minore gravità rispetto alla giusta causa rispetto alla quale c'è l'obbligo del preavviso da parte del datore nei confronti del prestatore per cui in questo caso si parla di giustificato motivo soggettivo . Il giustificato motivo può essere anche oggettivo e cioè quando si collega a ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, anche in questo caso c'è l'obbligo del preavviso.

Un chiaro esempio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il licenziamento tecnologico: dovuto all'introduzione di nuove tecnologie che consentono al datore di ridurre il numero dei lavoratori.


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