Nulla la multa in assenza di prova sull'effettiva collocazione dei cartelli e il rispetto degli intervalli spaziali o omessa indicazione a verbale della taratura periodica dell'apparecchio

Avv. Paolo Accoti - In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada non è necessario che, nel verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità accertata con apparecchiature elettroniche "autovelox", venga indicata la segnalazione preventiva in merito alla presenza dell'apparecchio, tuttavia, è pur sempre necessario provare l'effettiva presenza della segnaletica, onere che incombe in capo all'organo accertatore.

Ciò al fine di verificare la sua concreta ubicazione e, conseguentemente, il rispetto della distanza tra i cartelli medesimi e l'apparecchiatura di rilevamento della velocità che, lo si ricorda, deve essere collocata con <<adeguato anticipo>> rispetto al luogo di misurazione.

Viceversa, il verbale di constatazione deve contenere, a pena di nullità, l'espressa indicazione che la taratura dell'apparecchiatura elettronica è stata correttamente e regolarmente eseguita, atteso che solo in questo caso le misurazioni della stessa risulteranno affidabili, salva prova contraria che rimane a carico dell'utente della strada.

Questi i principi ribaditi dalla Corte d Cassazione, nell'ordinanza n. 22889, Presidente dott. A. Oricchio, Relatore dott. M. Criscuolo, pubblicata in data 26 settembre 2018.

La vicenda giudiziaria

Veniva proposta opposizione avverso il verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità, rilevato a mezzo "autovelox" dalla Polizia Municipale.

A sostegno del ricorso l'utente della strada eccepiva la non corretta collocazione degli avvisi in merito al rilevamento elettronico della velocità, la mancata attestazione della regolare taratura dell'apparecchiatura elettronica e l'omessa contestazione immediata.

Il ricorso veniva accolto dal Giudice di pace, ma l'Ente comunale interponeva appello dinnanzi al Tribunale di Chieti per vedere riformata la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, tuttavia, respingeva il gravame in considerazione delle circostanze per cui non risultava effettivamente provata l'esistenza e l'idoneità della cartellonistica stradale, né l'attestazione in merito alla periodica revisione e taratura dell'apparecchiatura "autovelox" utilizzata per il rilevamento della velocità.

Propone ricorso per cassazione il Comune eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. 177/2007, convertito nella Legge 160/2007, dell'art. 1 D.M. Trasporti 15.08.2007, nonché dell'art. 45 D.LGS. 285/1992.

La decisione della Corte di Cassazione

Il Giudice di legittimità ritiene che la Corte di merito abbia deciso in conformità alla consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia.

A tal proposito riferisce che <<Non ignora il Collegio che i precedenti di questa Corte siano nel senso che (cfr. Cass. n. 680/2011) in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza, ma si è altresì precisato che l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione, incombe sull'amministrazione.>>.

Ciò posto, nel caso concreto, il Tribunale non ha affatto ritenuto che siffatta omissione nel verbale di contestazione comportasse la nullità dello stesso, piuttosto ha rilevato come, anche dalle fotografie in atti, non fosse possibile accertare con precisione la concreta collocazione della cartellonistica stradale di avviso, per gli utenti della strada, in ordine al controllo elettronico della velocità, anche al fine di verificare <<il rispetto degli intervalli spaziali tra i cartelli stessi e lo strumento di rilevazione della velocità.>>.

Fermo restando che un siffatto accertamento compiuto dal Giudice di merito risulta insindacabile nel giudizio di legittimità.

Con riferimento alla eccepita erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la periodica taratura dell'apparecchio "autovelox", la Corte di Cassazione ricorda come la doglianza deve essere valutata alla stregua dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. VI, C.D.S., laddove la Corte costituzionale (Sent. n. 113/2015) ha ritenuto che <<l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.>>.

Orbene, <<ne deriva che, nel caso di specie, la taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo (cfr. da ultimo Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 9645/2016).>>.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, da nessun atto emerge la prova - incombente sull'organo accertatore - che l'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, neppure dal verbale di contestazione, conseguentemente, anche tale doglianza risulta infondata.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza alcuna disposizione sulle spese di lite in virtù del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

Cass. civ. Sez. II, 26.09.2018, n. 22889
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