Quante deleghe possono essere conferite ad una sola persona in seno all'assemblea condominiale

Avv. Isabella Vulcano - E' legittimo, in seno all' assemblea condominiale, che uno dei condomini detenga più deleghe in rappresentanza di altri?

Il quesito prospettato nasce da una situazione di supercondominio, nel quale l'amministratore si trova a gestire più edifici con vari problemi, come è facile immaginare. Ebbene, in seno all'assemblea più volte si assiste alla presenza di un solo rappresentante con più deleghe. Qualora ciò fosse legittimo, esiste un numero massimo di deleghe che può essere conferito in mano ad una sola persona? E se, laddove la delibera fosse adottata con il raggiungimento del numero legale grazie alla presenza di tali deleghe, essa è soggetta o meno ad annullamento?

Facciamo chiarezza:

Una sola persona quante deleghe può avere

Riguardo al numero massimo di deleghe che una sola persona può detenere, a norma di legge, dobbiamo fare immediatamente riferimento all'art 67 Disp Att Cod. Civ. il quale prevede che se all'interno di un fabbricato ci sono più di venti condomini, la delega rilasciata ad un singolo rappresentante non potrà riguardare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Si tratta, naturalmente, di una norma imperativa ossia non modificabile dai condomini attraverso un regolamento condominiale e/o altre forme di accordo.

Troppe deleghe ad una persona: l'assemblea è annullabile?

La risposta al quesito è affermativa: se in seno all'assemblea condominiale vi è stata una concentrazione di deleghe in mano ad una sola persona che supera il limite di legge, la delibera adottata è annullabile. Ciò posto, i condomini che hanno partecipato all'assemblea avranno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di svolgimento dell'assemblea stessa, per l'impugnazione mentre, per coloro i quali non erano presenti in assemblea, il termine di trenta giorni decorrerà dalla notifica del verbale.

Occorre evidenziare, inoltre, che in materia condominiale è obbligatorio l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo a ciò deputato e che, solo in caso di mancata conciliazione, le parti potranno ricorrere in giudizio.

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Isabella Vulcano
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