Non è indispensabile lo stato di incapacità di intendere e di volere, il delitto di circonvenzione di incapace si configura anche quando la vittima ha una minorata capacità psichica

Avv. Paolo Accoti - L'art. 643 Cp, rubricato sotto la voce "Circonvenzione di persone incapaci", punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Gli elementi essenziali del reato di circonvenzione di incapace

[Torna su]

a) L'elemento oggettivo, detto anche elemento materiale, consiste nella condotta posta in essere dal soggetto attivo - nei confronti di una persona affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione - mediante l'attività di induzione, consistente anche in un qualsiasi comportamento o attività (come una semplice richiesta a cui la vittima per le minorate capaci non può opporsi), tale da portare la stessa a compiere atti privi di alcuna causale e che risultano pregiudizievoli alla persona offesa e favorevoli all'agente che, in condizioni normali, la vittima non avrebbe posto in essere (Cass. 18583/2009).

b) L'elemento oggettivo, vale a dire il dolo o la colpa rinveniente dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente per la commissione del reato che, nel caso di specie, si tramuta nel dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, non necessariamente di carattere patrimoniale, essendo sufficiente ingenerare un pericolo di pregiudizio per il soggettivo passivo, trovandoci al cospetto di un reato di pericolo (Cass. 48537/2004).

La Cassazione sull'elemento oggettivo del reato di circonvenzione di incapace

Ciò posto, con particolare riferimento all'elemento oggettivo del reato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35446, pubblicata in data 25 luglio 2018, ha avuto modo di ribadire come <<il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione. Difatti, secondo altre pronunce di contenuto analogo (Sez. 2, n. 6971 del 26/01/2011, Rv. 249662), l'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.>>.

Pertanto, ai fini della configurazione del reato di circonvenzione di incapace non è necessaria la totale incapacità di intendere e volere del soggetto passivo, risultando sufficiente anche una menomata capacità psichica tale da affievolire le facoltà di discernimento della vittima del reato.

Tanto è vero che <<l'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione, è stato ricollegato ad ogni soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.>> (Cass. Pen. 26/05/2015, n. 3624).

Nel rigettare il ricorso proposto da due imputati la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha chiarito come <<errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione, secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 c.p., per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede una infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Proprio in tale solco si inseriscono quelle ulteriori pronunce (Sez. 2, n. 18644 del 23/04/2009 Rv. 244446) secondo cui integra pure il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione quale ad esempio una passione incontrollabile e inconfessabile per altro soggetto. Ne deriva affermare che secondo l'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di circonvenzione, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito e tale è il principio cui i giudici di merito si sono adeguati nel caso di specie>>.

L'atto pregiudizievole

[Torna su]

Tra le condotte costituenti il reato, è stato ritenuto atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di incapace, l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l'atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri (Cass. 12406/2009).

Anche l'atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell'incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se, nel concreto, si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro, depauperando la vittima (Cass. 10587/2009).

Ed ancora: << In tema di circonvenzione di persone incapaci, qualora venga dimostrato che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora "compos sui", essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l'abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall'imputato)>> (Cass. Pen. 18/12/2015, n. 1923).

La prova

[Torna su]

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell'atto, all'oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento (Cass. 6078/2009 - Fattispecie in cui è stato probatoriamente valorizzato il carattere pregiudizievole degli atti compiuti ed il fatto che il corrispettivo della vendita di alcuni beni non pervenisse mai alla vittima).

In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici ben potendo la stessa essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi, concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato (Cass. 266/1997).

Nello stesso senso: <<In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell'induzione non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e/o pressione morale, ben potendo essa discendere da una serie di elementi indiretti ed indiziari, purché gravi, precisi e concordanti nonché da prove logiche, estrapolate dalla valutazione del complessivo contesto dei rapporti instauratosi tra il soggetto incapace e l'imputato e dagli accadimenti antecedenti, contestuali e posteriori al compimento degli atti pregiudizievoli, da cui sia possibile evidenziare l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti tra lo stesso e l'imputato, la natura degli atti compiuti senza una plausibile giustificazione con incontestabile pregiudizio>> (Cass. Pen., 11/02/2010, n. 18158).

Cass. pen., 25.07.2018, n. 35446
Paolo AccotiAvv. Paolo Accoti - profilo e articoli
STUDIO LEGALE Via Amsterdam - TREBISACCE (CS)
Tel. e Fax 0981 420088 - Cell. 335.6630292
Mail: avv.paolo.accoti@gmail.com

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: