Rendere effettivo l'affido condiviso anche attraverso il mantenimento diretto, che nel progetto di riforma, andrebbe a sostituire l'attuale assegno. Questi i presupposti del ddl 735 all'esame del Senato ma le polemiche non mancano

di Annamaria Villafrate - La riforma sull'affido condiviso e il mantenimento dei minori è uno dei temi più caldi del momento. Se ne occupa il contratto di governo, anche perché la materia riguarda circa 4 milioni di genitori separati e 800mila minori, e la panoramica dei disegni di legge tesa a correggere le "storture" applicative della legge 54 è ampia.

Tra questi si segnala il ddl 735 presentato al Senato e ora all'esame della seconda Commissione permanente Giustizia. La finalità del disegno di legge è di incentivare il ricorso alla mediazione familiare col fine di diminuire il contenzioso giudiziario. Le principali novità riguardano principalmente l'affido, che si vuole rendere effettivo, il mantenimento diretto in sostituzione dell'assegno, il riconoscimento al genitore a cui non è stata affidata la casa di un compenso a carico di quello che ne beneficia e la perdita della responsabilità genitoriale in caso di alienazione parentale.

Il ddl, tuttavia, avvia il suo iter tra le polemiche, soprattutto da parte delle associazioni che si occupano di figli separati secondo cui sono diverse le incongruenze tra gli ineccepibili principi enunciati e le modalità per tradurli in legge (leggi in merito Affido condiviso: la riforma al Senato contraddice le linee-guida di Brindisi).

Vediamo, intanto, i contenuti del ddl:

Le novità del ddl n. 735 su affido e mantenimento

[Torna su]

Il disegno di legge n. 735, relatore Pillon, assegnato alla seconda Commissione permanente Giustizia è attualmente sotto esame. I punti cardine attorno a cui ruota l'intera riforma sono fondamentalmente due: affido e assegno di mantenimento, che secondo la proposta di riforma verrebbe sostituito dal mantenimento diretto. Come precisato nella relazione illustrativa "I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro:

  • a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni;
  • b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
  • c) mantenimento in forma diretta senza automatismi;
  • d) contrasto dell'alienazione genitoriale."

Stop all'assegno di mantenimento e corrispettivo per chi non gode della casa familiare

[Torna su]

La questione dell'assegno di mantenimento viene affrontata nell'ottica di rendere partecipi entrambi i genitori alla vita dei figli. Si propone infatti la sostituzione dell'assegno (che continuerà a essere assegnato dal giudice se strettamente necessario e in via residuale) con il mantenimento diretto. L'obiettivo è di eliminare la mediazione del genitore collocatario poiché, come precisato nella relazione "trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole."

Per quanto riguarda i figli maggiorenni non indipendenti economicamente il disegno di legge prevede che, su richiesta dei genitori, il giudice possa disporre un assegno di mantenimento a carico di entrambi da versare direttamente all'avente diritto.

Altro tema, l'assegnazione della casa familiare. L'istituto verrebbe riformato in un'ottica puramente economica, stabilendo il riconoscimento di un corrispettivo (pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato) in favore del genitore comproprietario che non gode dell'immobile. Non solo, l'art 4, di modifica all'art 337-sexies cc prevede che: "Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".

Affido condiviso "effettivo"

[Torna su]

Nella relazione illustrativa si punta il dito sulla riforma del 2006 sull'affido condiviso. Stando ai dati, l'istituto non si è mai realizzato concretamente. Come evidenziato a pag. 3 della relazione "In Italia l'affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione nella quale il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4 per cento dei minori, tasso fra i più bassi al mondo".

Nella relazione si parla della volontà di dare attuazione alla risoluzione 2079/2015 del Consiglio d'Europa, che invita gli Stati membri ad adottare leggi che assicurino l'effettiva parità dei genitori nei confronti dei figli, consigliando d'introdurre "il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di violenza domestica, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore o inadeguatezza degli spazi (…) incoraggiando in ogni caso la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori".

Per questo l'altro tema affrontato nel disegno di legge è la mediazione familiare. Nelle intenzioni del ddl questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie dovrebbe restituire responsabilità decisionale ai genitori, aiutandoli a dialogare, quando non sono in grado di farlo autonomamente. La riforma punta infatti molto sul "piano genitoriale" un vero e proprio progetto educativo che i genitori dovrebbero impostare di comune accordo per definire i rispettivi tempi di frequentazione, i costi necessari al mantenimento, i percorsi scolastici, le vacanze e quant'altro.

Sull'alienazione parentale

[Torna su]

Per quanto riguarda infine l'alienazione parentale, il ddl dopo avere affermato la priorità dei "diritti relazionali o diritti alla relazione" dispone il risarcimento del danno (in favore del genitore leso e/o del minore) e la perdita della genitorialità nei casi in cui uno dei due metta in atto abusi, violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate nei confronti dell'altro.

Misure decisamente più estreme nei casi di abusi familiari. Ai sensi dell'art. 18, di modifica dell'art 342- quater c.c. si prevede che il giudice possa stabilire "l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore".

Per approfondire leggi anche Affido condiviso: la riforma al vaglio del Senato


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: