La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 2417/2006) in tema di stranieri, ha stabilito che il permesso di soggiorno può essere concesso a un cittadino extracomunitario anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di redditi da lavoro. I Giudici del Palazzaccio, hanno evidenziato che, per il rilascio del permesso di soggiorno è sufficiente che l'immigrato abbia iniziato una attività remunerativa, in quanto ?la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi?.
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