E' responsabile di tentata concussione e non di tentata truffa aggravata il medico ospedaliero che induce la paziente a sottoporsi ad una interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio dietro compenso di una somma di denaro, "rappresentandole falsamente la momentanea impossibilità di effettuarlo presso la struttura pubblica, giacchè tale tipo di intervento era momentaneamente sospeso". E' quanto ha rilevato la Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Sent. n. 2677/2006) precisando che il delitto di concussione
si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione per la "consapevolezza del soggetto passivo di dare o di promettere qualcosa di non dovuto, con la conseguenza che si ha concussione quando il privato mantiene tale consapevolezza, mentre si ha truffa aggravata se il privato viene indotto in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva nei riguardi della P.A. delle somme date o promesse". Nel caso di specie la paziente era ben consapevole di non dover nulla al sanitario, trattandosi di una prestazione ospedaliera dispensata dal S.S.N.

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