"La legislazione nazionale conosce l'adozione da parte del single: trattasi (...) dell'adozione di cui all'art.44 della legge n.184 del 1983 che ha effetti limitati rispetto all'adozione legittimante o nelle speciali circostanze di cui all'art.25, quarto e quinto comma della stessa legge". Al di fuori di tali ipotesi l'art.6 della Convenzione europea in materia di adozioni di minori "non consente ai giudici italiani di concedere l'adozione di minori a persone singole". Ciò in quanto il principio fondamentale che informa la normativa è quello secondo il quale "l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio
da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa". È quanto ha stabilito in una recente sentenza (n.6078/2006) la Suprema Corte che, chiamata a pronunciarsi sul caso di una cittadina rumena che aveva chiesto il riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione di un minore emessa da un Tribunale rumeno, ne respingeva il ricorso ritenendo preclusa all'ordinamento nazionale la possibilità del riconoscimento generalizzato dell'adozione internazionale da parte dei single.
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