I centri sociali che sorgono su edifici occupati non possono essere sequestrati se il proprietario dello stabile è acquiescente all'occupazione abusiva

di Valeria Zeppilli - La circostanza che un centro sociale sorge su un edificio occupato non è di per sé tale da giustificarne il sequestro: se il proprietario dello stabile è acquiescente all'occupazione, pur tacitamente, e ingenera così il convincimento della legittimità dell'occupazione, lo sgombero non è legittimo.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di cassazione ha così rigettato la richiesta di sequestro del centro sociale "Tempo Rosso" che da anni combatte, nel casertano, l'inquinamento della "terra dei fuochi". La sentenza con la quale lo ha fatto è la numero 38483/2018 (sotto allegata), che ha confermato quanto già deciso dal Giudice delle indagini preliminari prima e dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere poi.

L'invasione di terreni o edifici

Il reato astrattamente configurabile e contestato nel caso di specie è l'invasione di terreni o edifici, previsto e sanzionato dall'articolo 633 del codice penale.

Tale norma, in particolare, punisce a querela chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. La pena prevista è quella della reclusione fino a due anni o della multa da centotré a milletrentadue euro, con applicazione congiunta (e procedibilità d'ufficio) se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui almeno una palesemente armata, o da più di dieci persone, anche senza armi.

Assenza del fumus

Nel caso del centro sociale "Tempo Rosso", l'edificio occupato era di proprietà del Comune che, tuttavia, aveva prestato acquiescenza alla supposta occupazione abusiva per un lungo periodo di tempo, di circa venti anni. Così operando, il proprietario dell'immobile aveva quindi ingenerato negli indagati il convincimento della legittimità dell'occupazione, suffragato anche da atti positivi come il pagamento del corrispettivo per il consumo di energia elettrica.

Per la Corte di cassazione è quindi da escludersi, come fatto dal Tribunale, la sussistenza del fumus del reato sotto il profilo inerente all'elemento soggettivo dello stesso. Anche dinanzi ai giudici di legittimità è pertanto caduto nel nulla, definitivamente, il tentativo del pubblico ministero di far ammettere il sequestro preventivo del centro sociale.

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Corte di cassazione testo sentenza numero 38483/2018
Valeria Zeppilli

Foto: https://temporosso.org/
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