A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l'impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all'ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di Segnalazioni di Operazioni Sospette prodotte. Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato per il 90% dal contributo del mondo bancario e, sia pure per soli fini statistici, parrebbe evidenziare, alternativamente:
a) o una accresciuta sensibilità degli Intermediari abilitati sulla problematica della ?Collaborazione attiva? in materia di riciclaggio di denaro sporco;
b) o una maggiore e virulenta penetrazione del crimine organizzato nell'economia legale.
Nel contempo, nell'enfatizzare il ?Momento d'oro del riciclaggio?, vengono lamentate numerose disfunzioni, dai pochi processi celebrati agli organici insufficienti a fronte di una criminalità sempre più agguerrita. Viene segnalato inoltre, addirittura, un ?Buco normativo? nella vigente legislazione (1), ove si auspica la cancellazione della formula introduttiva dei due articoli in commento (Art.648 bis e ter del c.p.): ?FUORI DAI CASI DI CONCORSO NEL REATO?..?. Con tale ultima proposta, si avrebbe il < Riciclaggio diretto > con la contestuale scomparsa del soggetto terzo, allo stato indispensabile per configurare la odierna fattispecie criminosa del Riciclaggio. L'intera impostazione, secondo chi scrive, non appare convincente. Ne spiego le ragioni. L'ipotesi criminosa in commento, è stata introdotta nella nostra legislazione penale nel lontano 1978), subendo nel tempo, significativi aggiustamenti volti ad ampliare la gamma del reato presupposto, fino a raggiungere la formula vigente ??proveniente da delitto non colposo..?(1). Un ampliamento di tale portata, colpisce tutti quei comportamenti penalmente rilevanti e puniti dallo stesso codice penale
con ?Ergastolo, Reclusione e Multa?, con esclusione quindi dei soli casi contravvenzionali. Essi vanno, dai delitti contro la personalità dello Stato a quelli contro la pubblica amministrazione, da quelli contro l'amministrazione della giustizia a quelli contro l'ordine pubblico, dai delitti contro la fede pubblica a quelli contro la famiglia, dai delitti contro il patrimonio a quelli contro la persona etc.. Vengono compresi inoltre quelli riguardanti i reati finanziari (false fatturazioni, evasioni fiscali), il codice civile (false comunicazioni sociali).

In altri termini, con la vigente formula appena accennata <..proveniente da delitto non colposo..> si è inteso colpire una gamma infinita di comportamenti illeciti, di gran lunga superiori alla migliore legislazione esistente in qualunque altro Paese al mondo (2). Ove oggi accettassimo la sola idea del ?Riciclaggio diretto?, significherebbe la possibilità della sua contestazione direttamente all'autore del reato presupposto. Tacciamo un esempio: Emettere e/o annotare fatture false per il conseguimento di erogazioni pubbliche, costituisce una delle condotte punite dal vigente codice penale
con la reclusione da uno a sei anni (3). Se lo stesso autore del descritto reato contro la pubblica amministrazione, ?sostituisce o trasferisce o addirittura impiega? tali proventi illeciti, finirebbe per rispondere anche delle ulteriori fattispecie criminose del Riciclaggio, finendo per sanzionare due volte una identica condotta illecita. In tal modo, si converrà, andremmo a togliere quella necessaria autonomia giuridica e processuale che è propria del ?Riciclaggio?, non a caso sanzionato con la reclusione da quattro a dodici anni indipendentemente dalla gravità del reato presupposto e che, molto opportunamente, si distingue nell'intero panorama dell'illecito proprio per effetto della indispensabile presenza del soggetto terzo. Da ultimo, non oso neanche immaginare il potenziale livello di ingolfamento del meccanismo della ?Collaborazione attiva? da parte degli Intermediari e quindi dell'intero processo di valutazione ed approfondimento a livello centrale (Ufficio Italiano Cambi), laddove dovesse passare la bizzarra idea del lamentato e presunto ?buco normativo?. Come sempre, ?POCHE IDEE, MA CONFUSE?.
info@giovannifalcone.it
(1) Art.648 bis Riciclaggio
1. ?Fuori dei casi di concorso nel reato /110/, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo /42/, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa euro 1.032 a euro 15.493.?

o m i s s i s
Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
1.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato /110/ e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
o m i s s i s
(2) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE
(3) Art.640 Bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche


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