Per la Cassazione lo stato di evidente e diffuso dissesto della strada non può valere come una sorta di "garanzia di irresponsabilità" del custode

di Lucia Izzo - Il "generale ed evidente dissesto" in cui versano la strada e il marciapiede non può diventare una sorta di garanzia di irresponsabilità del custode e neppure eliminare il suo obbligo di segnalare e transennare l'area.


Il Condominio risponderà delle lesioni provocate alla vittima dalla caduta, mentre scendeva dalla propria autovettura, sul tratto di marciapiede di sua appartenenza senza che la condizioni dissestate della strada possano valere come scusante per l'incuria.


Il comportamento imprudente del danneggiato è idoneo a interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso unicamente quando si caratterizza per aver avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del danno.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 20194/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva chiesto il risarcimento dei danni da lei patiti dopo essere caduta in una buca esistente sul tratto di marciapiede appartenente al Condominio, convenuto in giudizio.


Rigettata la domanda in sede di merito, la donna ricorre in Cassazione sul rilievo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato i principi in ordine agli obblighi gravanti sul custode ex art. 2051 del codice civile.


I giudici, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, chiariscono che la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., essendo richiesta una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.


Pertanto, soggiungono gli Ermellini, "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno".


Detto comportamento sarà idoneo a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando si connota per per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Strade: il generale ed evidente dissesto non salva il custode dalla responsabilità

Per i giudici di legittimità ha sbagliato la Corte d'Appello a ritenere che, trovandosi la strada in un stato di "generale ed evidente stato di dissesto", questo non dovesse essere in alcun modo segnalato; altrettanto errato è stato ritenere che tale dissesto potesse essere ritenuto una condizione di "generale normalità".


Pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, precisa il Collegio, è evidente che l'incuria del custode (nel caso di specie il Condominio) non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di "garanzia di irresponsabilità".


Nelle recenti ordinanze del 2018 (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), la Corte ha affermato, tra l'altro, che "il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.".


Nel caso di specie il comportamento della vittima, la quale stava scendendo dalla macchina, non aveva in sé nulla di imprevedibile e neppure il giudice di merito ha prospettato elementi dai quali potesse dedursi che la danneggiata avesse violato il dovere di solidarietà che impone all'utente della strada un'attenzione collaborativa con i pubblici poteri, al fine di evitare danni alla propria incolumità. La sentenza va pertanto cassata con rinvio.





Cass., VI civ., ord. 20194/2018

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