Alle ipotesi di responsabilità medica commesse tra l'entrata in vigore del decreto Balduzzi e l'entrata in vigore della legge Gelli si applica la vecchia norma

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 36723/2018 qui sotto allegata, ha confermato l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 8770/2018, ovverosia che a tutti i fatti di responsabilità medica commessi tra l'entrata in vigore del decreto Balduzzi e l'entrata in vigore della legge Gelli si applica ancora l'articolo 3 comma 1 del decreto legge n. 158/2012 e non l'art. 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge n. 24/2017. E ciò perché la vecchia norma è più favorevole.

Campo di applicazione dell'art. 590-sexies c.p.

L'articolo 590-sexies del codice penale, infatti, prevede una causa di non punibilità che assume rilevanza solo con riferimento ai fatti che possono essere inquadrati all'interno dell'articolo 589 o dell'articolo 590. Esso, poi, si applica esclusivamente nei casi in cui il medico abbia individuato e adottato le linee guida adeguate al caso concreto e, nell'attuarle, abbia agito con colpa lieve da imperizia. Laddove, invece, vi sia colpa determinata da imprudenza e negligenza o l'azione del medico non sia stata governata da linee-guida o da buone pratiche o queste siano state individuate in maniera inadeguata rispetto al caso concreto o infine vi sia stata colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle linee guida la causa di non punibilità prevista dalla nuova norma non si applica.

Maggior favore della Balduzzi

Proprio per tale ragione, la norma prevista dal decreto Balduzzi è stata ritenuta più favorevole dalla giurisprudenza. Essa, infatti, lo è sia in relazione alle condotte del medico che sono connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia che sia intervenuto nella fase di scelta delle linee guida da applicare.

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Corte di cassazione testo sentenza numero 36723/2018
Valeria Zeppilli

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