Le differenze tra i due istituti giuridici e la regolamentazione delle spese in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 Cpc ovvero ai sensi dell'art. 306 Cpc

Avv. Paolo Accoti - Lo spunto per parlare di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ci viene fornito dall'ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018.

La cessazione della materia del contendere

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La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.

La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni.

In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.

Un classico esempio di cessazione della materia del contendere è quello relativo alla sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall'assemblea successivamente.

La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.

L'estinzione del giudizio

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Viceversa, l'estinzione del giudizio, che è pur sempre una forma di definizione del processo, comporta una rinuncia agli atti del giudizio ad opera di una parte processuale e presuppone l'accettazione delle altre parti costituite che, infatti, potrebbero teoricamente avere interesse nel continuare a coltivare il giudizio. L'accettazione non ammette riserve o condizioni, tanto è vero che in tali casi la stessa risulterebbe inefficace.

Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio con ordinanza ovvero con sentenza qualora dovessero sorgere questioni in merito alla validità della rinuncia o dell'accettazione.

L'estinzione può conseguire anche in virtù dell'inattività delle parti, tanto è vero che, se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166 Cpc, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il Giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290 Cpc, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti il processo si estingue. Il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio (art. 307 Cpc).

La differente regolamentazione delle spese di giudizio

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Gli istituti sopra visti, pur essendo entrambi delle forme di definizione del giudizio, tuttavia, sul piano della regolamentazione delle spese si atteggiano in maniera completamente differente.

Tanto è vero che, nel caso di cessazione della materia del contendere le spese vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 Cpc e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 Cpc), salvo che, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, così come anche in caso di conciliazione, salvo patto contrario convenuto nel processo verbale di conciliazione (art. 92 Cpc).

Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, infatti, il Giudice dovrà applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di giudiziale.

Viceversa, nel caso di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio il Giudice non avrà possibilità alcuna di valutazione personale, atteso che, l'ultimo comma dell'art. 306 Cpc prevede espressamente che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, e la relativa ordinanza che dispone tale rimborso non sarà impugnabile, se non con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 20182
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