Il decreto del Ministero del Lavoro definisce i criteri per cui l'offerta ai lavoratori in stato di disoccupazione può definirsi congrua

di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 162 del 14 luglio 2018) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 (sotto allegato) che si occupa della "Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".



Offerta di lavoro congrua: il decreto

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Il provvedimento, dunque, detta i requisiti a norma dei quali può essere definita congrua un'offerta di lavoro destinata ai soggetti in stato di disoccupazione. Tale status può essere ottenuto dai lavoratori senza lavoro e subito disponibili a trovarne uno, iscrivendosi presso i Centri per l'impiego e sottoscrivendo la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro.


Il lavoratore che ottiene lo stato di disoccupazione viene assistito allo scopo di agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, gli vengono riconosciuti una serie di vantaggi e benefici, ad esempio la possibilità di godere dell'indennità di disoccupazione NASpI ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge.


Allo scopo di trovare una nuova occupazione, i lavoratori disoccupati sottoscrivono con il Centro per l'Impiego il c.d. Patto di Servizio Personalizzato (c.d. PSP) impegnandosi a partecipare attivamente a iniziative e laboratori per migliorare le proprie competenze spendibili in un nuovo impiego, nonché a partecipare a iniziative formative, di riqualificazione professionale o di politica attiva del lavoro. La stipula del PSP è, inoltre, bbligatoria per i titolari di prestazioni di sostegno al reddito quali NASpI, Dis-Coll e indennità di mobilità.

In basa al Patto, inoltre, il disoccupato sarà tenuto ad accettare le offerte di lavoro congrue che gli dovessero venire proposte allo scopo di rioccuparlo. In caso di mancata accettazione, infatti, il lavoratore rischia di decadere dai benefici e dalle indennità, o addirittura di perdere lo stato di disoccupazione. Ma quando queste offerte si considerano davvero adeguate e quando, invece, al lavoratori in NASpI è consentito rifiutare il lavoro offerto?

Offerta di lavoro: quando è congrua?

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Il decreto del 10 aprile 2018 chiarisce che l'offerta si definisce congrua tenendo conto di una serie di principi. In particolare, nell'offrire il lavoro a un soggetto disoccupato, i Centri per l'Impiego dovranno valutare:

a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata dello stato di disoccupazione.

Ancora, per i percettori di NASpI, il lavoro offerto dovrà altresì superare del 20% l'indennità percepita. Per valutarne la congruità, alla sua presentazione l'offerta dovrà contenere una serie di informazioni minime ovvero: la qualifica da ricoprire e le mansioni; i requisiti richiesti; il luogo e l'orario di lavoro; la tipologia contrattuale; la durata del contratto di lavoro; la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Durata dello stato di disoccupazione

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Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è presentata la DID, con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta.

La durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo:

a) da zero fino a sei mesi;

b) da più di sei fino a dodici mesi;

c) più di dodici mesi.

Coerenza con le esperienze e competenze maturate

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La durata del periodo di disoccupazione ha rilievo in quanto correlata al grado di coerenza richiesto affinché l'offerta di lavoro sia ritenuta congrua. Nel PSP, infatti, vengono individuate una o più attività professionali sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate.

Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 6 mesi, l'offerta di lavoro sarà congrua se corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato.

Invece, per chi è in stato di disoccupazione da oltre 6 mesi e fino a 12 mesi, l'offerta di lavoro sarò congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti processionali rispetto alle esperienze comunque maturate.

Invece per i disoccupati da oltre 12 mesi, l'offerta di lavoro sarà congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel PSP.

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento

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Anche la distanza del luogo di lavoro dal domicilio del disoccupato e i tempi a lui necessari per raggiungere il posto di lavoro, vanno letti in relazione alla durata del periodo di disoccupazione. Chi è in stato di disoccupazione fino a 12 mesi l'offerta di lavoro sarò congrua se il luogo di lavoro non dista più di 50 km dal suo domicilio o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi si trasporto pubblici.

Per i disoccupati da oltre 12 mesi, la congruità si avrà se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal suo domicilio oppure è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi pubblici.

Lavoro congruo: quali tipologie contrattuali?

L'offerta di lavoro, precisa il provvedimento, sarà congrua qualora ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;

c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL.

Offerta di lavoro congrua: giustificati motivi di rifiuto

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Se il disoccupato non accetta un'offerta di lavoro ritenuta congrua ai sensi del decreto in esame, rischia la decadenza dalle prestazioni e i benefici spettantigli in relazione al suo status, salvo che questi non comunichi e documenti (entro due giorni lavorativi dalla proposta) che il rifiuto è giustificato.

Il giustificato motivo, ricorre in caso di: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile e richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) gravi motivi familiari documentati o certificati; e) casi di limitazione legale della mobilità personale; f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

D.M. 10 aprile 2018

Foto: 123rf.com
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