Trattandosi di prestazione correlata al reddito, l'interessato rischia una riduzione in caso di superamento delle soglie previste dalla Legge Dini e l'INPS potrà avanzare pretese restitutorie

di Lucia Izzo - Non è affatto infrequente per i pensionati vedersi arrivare una lettera dell'INPS che richiede indietro prestazioni pensionistiche pagate erroneamente. In sostanza, in caso di indebito pensionistico, l'Istituto va a rettificare il provvedimento e, ovviamente, ad avanzare pretese restitutorie degli arretrati percepiti dal malcapitato senza averne diritto.

Ciononostante, il pensionato non è privo di qualsivoglia tutela all'operato dell'INPS: a suo favore, infatti, opera il principio della soluti retentio ovvero il diritto a trattenere la prestazione pagata erroneamente e rettificata ove il pensionato abbia percepito le somme in buona fede.

In sostanza, l'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato.

Pensioni pagate in più: devono essere restituite?

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Lo chiarisce l'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986 e lo ribadisce dall'art. 13 della legge 412/1991, nonché la stessa giurisprudenza della Cassazione che tutelano il titolare della prestazione previdenziale dalla rettifica del provvedimento effettuata dall'INPS.

Leggi Pensioni pagate in più: niente restituzione all'Inps se percepite in buona fede

Quindi, la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Diverso è il caso in cui l'errore, lungi dall'essere imputabile all'INPS, sia provocato dal comportamento doloso dell'interessato oppure da una omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall'Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili.

Le casistiche riguardanti la sanatoria sono diverse e vanno valutate singolarmente. In particolare, capita sovente che la modifica in senso peggiorativo sia provocata da situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione.

Pensione ai superstiti e indebiti pensionistici

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La pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta, è infatti ricollegata al reddito: quindi, il titolare di tale trattamento previdenziale che svolge attività lavorativa o sia in possesso di altri redditi, potrebbe vedersela ridotta.


L'ente potrebbe all'uopo recapitargli un documento volto proprio al recupero delle somme indebitamente percepite a causa del superamento della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 (Legge Dini) per le pensioni di reversibilità.


Di norma, la pensione ai superstiti (sia di reversibilità che indiretta) spetta in misura pari al 60% della pensione maturata dal defunto: se i redditi del superstite, tuttavia, siamo superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS, la Legge Dini stabilisce che la quota di prestazione erogata dovrà ridursi proporzionalmente quanto maggiore sarà il reddito.


Le soglie di riduzione percentuale fissate dalla legge Dini sono pari al 25, 40 e 50% qualora, rispettivamente, il reddito del superstite superi di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo INPS previsto per l'anno di riferimento moltiplicato per 13 mensilità.


La determinazione dell'eventuale misura della riduzione da operare sulla pensione avviene verificando annualmente i redditi dichiarati dal coniuge nell'apposita dichiarazione presentata sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi.

Pensione di reversibilità: il diritto dell'INPS a ripetere le somme

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L'INPS, dunque, verifica ogni anno l'entità dei redditi che possono incidere sull'entità dell'assegno spettante e, in caso riscontri che quelli del superstite abbiano superato il limite che consente di beneficiare della quota piena al 60%, sarà tenuto a ripetere quanto indebitamente corrisposto

Tuttavia, per salvaguardare del pensionato, la circolare INPS n. 234/1995 ha chiarito che in presenza di redditi di poco superiori al limite fissato per ogni fascia di reddito, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non potrà comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella in cui si colloca il reddito posseduto.

Inoltre, deve rammentarsi che le riduzioni legate ai limiti di cumulabilità previsti dalla Legge Dini trovano applicazione ove la pensione spetti al solo coniuge, ai genitori ovvero a fratelli e sorelle del defunto. Non si applicano invece se titolari della pensione siano, anche se in concorso con il coniuge, figli, minori, studenti o inabili. Sarà in tal caso possibile cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.

Al beneficiario della pensione ai superstiti che si veda notificare dall'INPS l'avviso che segnala l'indebito pensionistico, si consiglia sempre di controllarne preventivamente la regolarità effettuando una ricostituzione reddituale relativamente all'anno di riferimento e prima di pagare.

Infatti, il pagamento dell'indebito segnalato dall'INPS comporta l'accettazione dello stesso e procedere ad eventuali annullamenti potrà essere più complesso. Per presentare un eventuale ricorso amministrativo, si rammenta, ci saranno 90 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione di indebito.

Tuttavia, qualora i calcoli dell'INPS relativi all'indebito siano corretti, al pensionato sarà comunque concesso richiedere una rateazione tramite bollettini postali o con una trattenuta mensile sulla pensione spettante.


Foto: 123rf.com
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