L'assegno di divorzio va calcolato secondo i principi di pari dignità e solidarietà post matrimoniale. Il nuovo "criterio" composito dopo le Sezioni Unite
Avv. Eliana Messineo - Il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione di un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dia particolare rilievo al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la nota sentenza depositata lo scorso 11 luglio, n. 18287.

Leggi Assegno divorzio: i nuovi criteri della Cassazione

Il fatto

Con sentenza definitiva, il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra due coniugi, aveva posto a carico dell'ex marito, la somma di Euro 4.000,00 a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva negato il diritto della ex moglie di riconoscimento di un assegno di divorzio ritenendo superato l'orientamento fondato sul criterio del tenore di vita, goduto dal richiedente nel corso dell'unione coniugale.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione, con richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che vedeva da un lato l'orientamento cristallizzato nella sentenza

a SS.UU. n. 11490/90 e rimasto invariato per circa un trentennio, secondo cui l'assegno di divorzio aveva esclusivamente carattere assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione dovesse essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità, tale da conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

A questo consolidato orientamento, se ne era recentemente contrapposto un altro, con sentenza n. 11504 del 2017, c.d. sentenza Grilli, che aveva individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive e stabilito che, solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto, potessero essere esaminati i criteri determinativi dell'assegno stabiliti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/70 ovvero condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale economico delle parti, i redditi di entrambi,la durata del matrimonio.

Con la sentenza Grilli si era assistito ad una svolta epocale in materia di assegno divorzile atteso che la Corte aveva ritenuto non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Assegno di divorzio: il criterio composito

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la rilevanza delle valutazioni svolte nella sentenza del 2017, ritenendola pur tuttavia incompleta in quanto, seppur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del tenore di vita, omette di considerare le declinazioni del modello costituzionale dell'unione coniugale, incentrate sulle scelte, sulla pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale.

Come calcolare l'assegno di divorzio

La Suprema Corte ha, dunque, riconosciuto all'assegno di divorzio non solo una funzione assistenziale, ma anche equilibratrice - perequativa che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economiche patrimoniali dei due coniugi, tenga conto del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, delle aspettative economiche e professionali eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite, hanno inteso assicurare tutela a quelle situazioni molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni non dettate semplicemente dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale determinato dalle comuni determinazioni assunte dalle parti, nella conduzione della vita familiare.

In conclusione, il parametro indicato dalle Sezioni Unite si fonda, sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Le Sezioni Unite, da ultimo, hanno sottolineato come la soluzione adottata sia in perfetta armonia con quella di altri ordinamenti giuridici europei e non; ordinamenti tutti, che hanno come obiettivo la consacrazione della pari dignità degli ex coniugi.

(Avv. Eliana Messineo - Cass. civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018 n. 18287)


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