Per il Tribunale di Catanzaro, in conformità alla giurisprudenza della Cassazione, va dichiarato inefficace il pignoramento ed estinta la procedura esecutiva in caso di omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione
Avv. Pietro Menniti - Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 02 luglio 2018, in accoglimento del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2°, c.p.c., proposto dai debitori esecutati, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva per omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione del vincolo, condannando la Banca creditrice procedente al pagamento delle spese processuali.

La vicenda

L'istituto bancario, agendo in forza di un contratto di mutuo a tasso fisso, rimasto insoluto, in data 07.09.2015, notificava ai mutuatari atto di pignoramento immobiliare. Incardinato il procedimento esecutivo, il G.E. dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Catanzaro, dopo la stima del compendio, delegava la vendita ad un professionista il quale, disponeva in tal senso al prezzo base di Euro 288.424,00 con offerta minima di Euro 216.318,00.

La banca creditrice, in data 24.09.2015 ritirava presso l'UNE l'atto di precetto, l'atto di pignoramento e il titolo esecutivo, e li depositava in cancelleria il giorno 01.10.2015.

L'istanza di vendita, veniva depositata telematicamente in data 14.10.2015, mentre, la trascrizione del pignoramento, veniva richiesta dalla creditrice procedente, in data 16.10.2015 e depositata in cancelleria il giorno 07.12.2015.

I debitori esecutati, spiegavano opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc, eccependo la improcedibilità del procedimento esecutivo per inefficacia del pignoramento per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.

In particolare si rilevava che la riforma del procedimento esecutivo, introdotta dal D.L. n. 132/2014, applicabile a tutte le procedure iniziate dal 11.12.2014, prevede che il deposito della documentazione richiesta, avviene per via telematica a decorrere dal 31.03.2015, ex art. 18 del D.L. 132/2014, che ha modificato l'art. 16 bis 2012 n.179.

Trascrizione tardiva pignoramento e improcedibilità azione esecutiva

Nel caso in esame, pertanto, il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, rendeva quest'ultimo inefficace e, quindi, improcedibile l'azione esecutiva.

In particolare, si rappresentava al Giudice dell'Esecuzione che, essendo il pignoramento una fattispecie a formazione progressiva (cfr. Cass. 2008 n. 12429), la tempestiva trascrizione dello stesso, deve ritenersi essenziale ed indispensabile per potersi completare e perfezionare il pignoramento nella forma disciplinata dall'art. 555 c.p.c., in quanto, non solo esplica effetti sostanziali nei confronti dei terzi e funzione di pubblicità, ma costituisce presupposto imprescindibile affinché il giudice dell'esecuzione possa dare seguito all'istanza di vendita del ben pignorato.

Sul punto, infatti, si richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "in assenza della trascrizione, non potendo il giudice dell'esecuzione dare corso all'istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire, determinandosi una situazione di improcedibilità o di estinzione cd. atipica od anticipata del processo. (cfr. Cassazione, Sezione 3°, sentenza n. 7998, dep. il 20.04.2015 e Cassazione, sentenza n. 4751/2016).

Pertanto, avendo la creditrice procedente richiesto al Conservatore la trascrizione del pignoramento solo successivamente al deposito dell'istanza di vendita ed avendo depositato il predetto documento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso, il pignoramento è inefficace, per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.

Da qui, la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo.


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