In tema di risoluzione del contratto di agenzia e cessazione dell'incarico accessorio di coordinamento il preavviso è dovuto per entrambi i rapporti?

Avv. Alessia Raimondi - Con sentenza del giugno 2018 la Corte di Cassazione si è interrogata se sia spettante all'agente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso a seguito della cessazione di un incarico accessorio rispetto al mandato agenziale improvvisamente risolto.

Il caso è quello di un agente di commercio, disdettato in tronco dalla mandante da un contratto di agenzia e di conseguenza privato anche del separato contratto di coordinamento di svariati promotori.

Procedimento

La Corte d'appello, appurata l'inesistenza di una giusta causa di recesso, riconosceva il diritto dell'appellante all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, calcolata cumulando le provvigioni maturate dall'agente in forza del contratto di agenzia e del distinto rapporto accessorio.

Tale conclusione era fatta dipendere dal collegamento negoziale esistente tra i due contratti e dalla conseguente complessiva unitarietà dell'incarico svolto dall'agente.

La preponente censurava tale pronuncia, per aver la Corte d'Appello, così facendo, ritenuto dovuto l'obbligo del preavviso anche al contratto accessorio.

Motivazioni

La Corte Suprema investita della questione rilevava che l'incarico di coordinamento, avendo natura di contratto collegato, era cessato automaticamente al venir meno del mandato agenziale. Non per questo tuttavia gli istituti del contratto principale potevano dispiegare i propri effetti su quello accessorio.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha chiarito che non per tutti i contratti di durata l'ordinamento impone, in ipotesi di recesso, l'obbligo del preavviso e che tale istituto, valido per il contratto di agenzia, non è previsto né dalla legge né dalla regolamentazione contrattuale per rapporti accessori al mandato agenziale.

Conclusione

E' quindi illegittimo estendere al contratto accessorio la disciplina del contratto di agenzia a cui inerisce e computare, ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, le provvigioni fatte proprie dall'agente in forza di tale complementare incarico.

Avv. Alessia Raimondi

(raimondi.avvocato@gmail.com, tel. 051.227311)


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