La Cassazione afferma che inserire un prodotto nel catalogo commerciale è immissione sul mercato con tutti gli obblighi che ne discendono
di Enrico Pattumelli - Cosa si intende per immissione nel mercato di un prodotto? A fornire un'indicazione di carattere generale, sia pur in un caso molto specifico inerente la produzione e il commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è la Cassazione con la recente ordinanza n. 17107/2018 (sotto allegata).


La disciplina legale di riferimento

Procedendo per gradi, la disciplina legale di riferimento nel caso di specie è il decreto legislativo 151 del 2005.

Il decreto regolamenta il commercio di dispositivi elettrici ed elettronici e si concentra, in particolar modo, sulle modalità di recupero, reimpiego, riciclo e smaltimento delle predette apparecchiature.

L'art. 14 del decreto citato prevede che ogni produttore ha l'obbligo di iscriversi in un apposito Registro detenuto presso ciascuna Camera di Commercio competente.

La predetta iscrizione è necessaria e propedeutica per immettere i dispositivi sul mercato.

L'importanza di assolvere tale obbligo si deduce dalla sanzione amministrativa prevista ex art. 16 co. 7 del succitato decreto.

L'imprenditore che immetta sul mercato attrezzature elettriche ed elettroniche, senza essersi iscritto all'apposito registro, può essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa che oscilla tra un minimo di 30.000 euro ed un massimo di 100.000 euro.

Si deduce così il nocciolo duro della questione ossia quando un prodotto possa considerarsi immesso sul mercato.

Il caso di specie

Una società ed il proprio legale rappresentante ricevevano un'ordinanza di ingiunzione da parte della Provincia di Bologna per aver prodotto delle apparecchiature elettriche senza previamente adempiere alla registrazione prescritta ex art. 14 d. lgs. 151 cit..

La violazione di tale obbligo comportava l'ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa superiore a 30.000€.

I debitori ingiunti presentavano opposizione e successivamente appello che si concludevano con esito per loro infausto.

Esperiti così i due gradi di giudizio, viene presentato ricorso in Cassazione.

Il concetto di immissione sul mercato

Il ricorso in Cassazione si articola in un unico motivo di ricorso e, in particolare, sulla questione relativa a quando un prodotto possa ritenersi immesso sul mercato.

Secondo i ricorrenti l'inserimento di un prodotto su di un catalogo commerciale, non ancora distribuito, non può considerarsi immissione sul mercato.

Nello specifico si sostiene che i prodotti sono appena assemblati e che l'iscrizione presso il registro si sarebbe potuta effettuare contestualmente allo svolgimento dell'attività promozionale.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'immissione sul mercato può dirsi avvenuta solo qualora il prodotto sia oggetto di un atto di disposizione che ne comporti la commercializzazione e, di conseguenza, fuoriesca dalla disponibilità del venditore.

Il Supremo Consesso è di diverso avviso e infatti con l'ordinanza in commento, dichiara l'infondatezza del motivo di ricorso e conferma le conclusioni cui sono addivenuti i giudici di merito.

Risulta accertato che la società assembli dei prodotti ai quali appone il proprio marchio con inserimento nel proprio catalogo pubblicitario, quest'ultimo destinato al pubblico.

La norma che prevede l'obbligo di iscrizione, considera tale adempimento come necessario non ai fini della vendita ma ai fini dell'immissione sul mercato.

Un tale rilievo permette di affermare che l'immissione sul mercato non può dirsi realizzata solo qualora il prodotto sia oggetto di cessione a terzi ma, al contrario, sussiste ogni qualvolta siano posti in essere degli atti inequivocabilmente funzionali ad essa.

L'inserimento di un prodotto in un catalogo pubblicitario corrisponde alla promozione di un'offerta sul mercato ed è così inequivocabilmente funzionale alla sua immissione e vendita.

A fronte di tali rilievi, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese secondo il criterio della soccombenza.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 17107/2018

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