... Siffatte disposizioni, per effetto del comma 5 dell'art. 43, sono applicabili anche agli ufficiali che vengono collocati in ausiliaria o in riserva a domanda, ai quali competono gli stessi benefici di cui al comma 3 del medesimo articolo, con l'unica puntualizzazione -ed è questa la peculiarità- che le spettanze di cui al medesimo comma 3, nel caso degli Ufficiali collocati in ausiliaria a domanda, ?competono all'atto della cessazione dal servizio?. A ben riflettere il collocamento in ausiliaria o riserva ex art. 43 - coma 5 - determina l'effetto concreto dell'interruzione dal servizio attivo, parallelo a quello prodotto dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 1 dello stesso art. 43, ma anticipa, rispetto a quest'ultimo, la fase successiva., eventuale, del passaggio in ausiliaria o riserva, assorbendo, quindi, quel lasso di tempo tra il collocamento in aspettativa ed il raggiungimento del limite d'età allo scadere del quale si producono gli effetti economici disciplinati dal comma 3. LaPrevidenza.it, 14/03/2006
Corte dei Conti Toscana, sentenza 13.10.2005 n° 628

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