La Cassazione si pronuncia sulle sanzioni accessorie del reato di guida in stato di ebbrezza, come la sospensione della patente, in caso di conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità

Avv. Francesca Servadei - Nel caso in cui il giudice sostituisca all'imputato del reato in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente procedere alla sospensione della patente. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 48330/2017 (sotto allegata).

La fattispecie

IL Tribunale di merito, a fronte della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex articolo 444 codice di procedura penale, sostituiva la pena indicata nell'articolo 186 9- bis, codice della strada con i lavori di pubblica utilità, applicando come pena accessoria la sospensione della patente, per 9 mesi.

L'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentava l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'articolo citato, in quanto la norma prevede che nel caso in cui in pendenza dei lavori di pubblica utilità il condannato ponga in essere una violazione la pena sostitutiva e le sanzioni accessorie (come la sospensione della patente) possano essere ripristinate.

La difesa ha soffermato la sua attenzione sull'inciso ripristinare alla luce del quale verrebbe meno necessariamente la pregressa sanzione amministrativa accessoria.

La Cassazione sui lavori di pubblica utilità e guida in stato di ebbrezza

LA Suprema Corte di Cassazione, analizzando il motivo del ricorso, afferma che "in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato".

Viceversa, qualora si verifichi "la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio - con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p. -, tenuto conto dei motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca".

Una particolare attenzione deve soffermarsi sull'inciso ripristino secondo il quale, per gli Ermellini di Piazza Cavour, equivale a rimettere in vigore, ristabilire, riportare ad uno stato precedente. Il ragionamento della Suprema Corte si basa sul fatto che nel caso in cui venisse assegnata immediata esecutività alla sanzione accessoria della sospensione della patente si correrebbe il rischio di far venir meno gli effetti premiali dall'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada

, il quale statuisce che in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità il Giudice fissa una nuova udienza per dichiarare estinto il reato, revoca la confisca del veicolo ove precedentemente inflitta e dimezza la durata della sospensione della patente di guida.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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Cassazione sentenza n. 48330/2017

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