La Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui la disciplina speciale integra quella generale, senza derogare ai comuni principi in tema di inadempimento
di Enrico Pattumelli - La Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui in materia di responsabilità dell'appaltatore la disciplina speciale integra quella generale, senza derogare ai comuni principi in tema di inadempimento.

La vicenda

Un soggetto, nelle vesti di appaltatore, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del proprio committente per il pagamento del corrispettivo dovuto, a fronte dello svolgimento di alcuni lavori di termo-idraulica.

Il committente presentava opposizione, sostenendo che le opere non erano state ultimate.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano l'opposizione sull'assunto che il committente non avesse fornito la prova della tempestiva denuncia dei vizi dell'opera.

La Corte d'Appello confermava la decisione di rigetto ma qualificava il contratto intercorrente tra le parti quale contratto d'opera e non come contratto d'appalto, facendo così riferimento a quanto previsto dall'art. 2226 c.c. in luogo del diverso art. 1667 c.c.

La questione di diritto

Qualora il committente eccepisca la mancata ultimazione dell'opera, è possibile accertare e dichiarare la responsabilità dell'appaltatore secondo le comuni regole previste in tema di inadempimento?

Oppure l'esistenza di una disciplina speciale, come quella prevista per i vizi e difetti in tema di appalto o di contratto d'opera, preclude una tale facoltà?

La decisione della Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 15502/2018 in commento (sotto allegata), accoglie la doglianza di parte ricorrente, confermando l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Le disposizioni speciali in tema di garanzia per i vizi e difetti previste per il contratto d'appalto (artt. 1667,1668 e 1669 c.c.) integrano e non escludono l'operatività dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

Quanto appena sostenuto comporta che, qualora difettino i presupposti per applicare le norme speciali in tema di appalto, potranno e dovranno applicarsi le norme generali previste in tema di inadempimento contrattuale.

Il ragionamento logico- giuridico seguito dal Supremo Consesso si concentra in particolare su quanto previsto per il contratto di appalto ma, alle medesime conclusioni, si perviene considerando quanto disciplinato per il contratto d'opera ex art. 2226 c.c.

E' necessario dunque individuare le condizioni necessarie ai fini dell'esperimento delle diverse azioni.

La comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 c.c. sussisterà se questi:

· 1) non esegue integralmente l'opera;

· 2) eseguita l'opera, si rifiuta di consegnarla;

· 3) procede con ritardo all'esecuzione dell'opera rispetto quanto pattuito dalle parti;

Diversamente, la responsabilità speciale dell'appaltatore per i vizi o difformità dell'opera ex artt. 1667-1668 c.c. sussisterà se questi:

· 1) ha consegnato l'opera completa ma affetta da vizi;

· 2) ha consegnato l'opera completa ma non conforme a quanto stabilito dalle parti o imposte dalla tecnica;

Il raffronto delle due diverse discipline permette di cogliere che, ai fini della garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, è necessario verificare primariamente se vi sia stato o meno il totale compimento dell'opera.

Il difetto di un tale presupposto esclude l'applicabilità della disciplina speciale senza con ciò precludere la possibilità di far valere l'inadempimento dell'appaltatore, in via di azione o di eccezione, secondo le regole ordinarie.

Si richiama il precedente giurisprudenziale con cui si è affermato che la garanzia per i vizi, assoggettata a ristretti termini decadenziali, non deroga ai principi generali in tema di adempimento del contratto. Secondo le regole generali di riparto dell'onere probatorio l'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto, ha l'onere di provare di aver realizzato l'opera in modo conforme a quanto previsto dalle regole dell'arte e a quanto convenuto dalle stesse parti nel contratto (Cass. 936/2010).

Allo stesso modo si può affermare che, sollevata un'eccezione di inadempimento, sia la presunta parte inadempiente a dover provare il contrario e, dunque, ad aver adempiuto correttamente e diligentemente alla propria prestazione.

A fronte di quanto sinora esposto, il Supremo Consesso accoglie il motivo di ricorso dal momento che la Corte territoriale aveva dato applicazione alla disciplina speciale sui vizi e sulle difformità, senza prima accertare se fosse avvenuta l'integrale esecuzione dell'opera.

Dagli atti di causa risulta infatti che il committente avesse richiesto la condanna al compimento delle opere commissionate, ivi compreso il collaudo ed il rilascio delle dichiarazioni di conformità.

Ribadendo l'assunto precedentemente esposto, la non integrale esecuzione dell'opera preclude l'applicabilità della disciplina dei vizi ma non esclude che l'appaltatore possa essere ritenuto responsabile secondo le comuni regole di inadempimento.

Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 15502/2018

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