Il danno da aumento del rischio da intrusioni nell'immobile per effetto di regolari lavori edili da parte di terzi non può ricadere sugli stessi in assenza di una condotta dolosa o colposa

Avv. Paolo Accoti - La responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 del codice civile, con il conseguente diritto alla tutela risarcitoria, risulta subordinato all'ingiustizia del danno. In altri termini, è necessario che la condotta del danneggiante, sia essa omissiva o commissiva, sia ingiusta ossia contraria al diritto obbiettivo. Conseguentemente, chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto, quand'anche dallo stesso derivi un danno a terzi, non può essere ritenuto responsabile dell'evento.

In particolare, non può essere ritenuto responsabile il committente di alcuni lavori edili di ampliamento qualora, dagli anzidetti lavori, possa derivare un danno a terzi dovuto all'innalzamento del rischio di intrusione di malintenzionati in conseguenza della modifica dei volumi dell'immobile, qualora non sia riscontrabile alcuna illegittimità nelle opere edili e, comunque, l'assenza di condotte dolose o colpose in capo allo stesso committente.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 15588, depositata in data 14 giugno 2018.

Il giudizio di merito

Il proprietario di un appartamento, facente parte di un complesso immobiliare più consistente, conveniva in giudizio il committente - nonché l'appaltatore - di alcuni lavori edili di ampliamento di certi locali insistenti nel medesimo fabbricato, per sentirli condannare al risarcimento del danno conseguente alla creazione di macchie d'umidità nel proprio appartamento, nonché all'aumento del rischio di intrusione di terzi all'interno dello stesso, in relazione alla intervenuta modifica della volumetria dell'immobile.

Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda proposta e, sul successivo gravame avanzato dal medesimo attore, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il committente unitamente all'appaltatore, al risarcimento del danno quantificato in euro 8.141,80 per i danni provocati all'appartamento, nonché per l'aumentato rischio di intrusione, con conseguente necessità di installazione di grate in ferro alle finestre.

Il giudizio di cassazione

Propone ricorso per cassazione la committente deducendo la violazione dell'art. 2043 Cc, sotto diversi profili e, in particolare, in relazione alla condanna al rimborso delle spese necessarie all'installazione delle inferriate di sicurezza, di condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni causati dalla società appaltatrice e per aver omesso di esaminare la circostanza decisiva relativa all'esecuzione dei lavori nell'ambito di un regolare rapporto di appalto.

La Corte di Cassazione ritiene tutti e tre i motivi ricorso manifestamente fondati.

Quanto al primo la stessa premette come <<la tutela risarcitoria presuppone l'ingiustizia del danno, come si desume chiaramente dalla formulazione dell'art. 2043 cc., a norma del quale "qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Insomma, come da lungo tempo affermato in giurisprudenza, per aversi un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale se commesso con dolo o colpa, si richiede un comportamento contrastante con il principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento delle loro attività, di non cagionare ad altri un danno "ingiusto". Il danno, per essere "ingiusto" deve essere cagionato da un comportamento vietato dal diritto obbiettivo: non può essere tale, e non può, quindi, essere causa di un danno ingiusto, il comportamento di chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto, ancorché tale suo comportamento legittimo cagioni a terzi un pregiudizio, con la lesione di un loro interesse (Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 30/12/1969 Rv. 344580; Sez. 2, Sentenza n. 2083 del 22/06/1968 Rv. 334217).>>.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo evidenziato in sentenza l'assenza di irregolarità nell'esecuzione dei lavori edili, circostanza che renderebbe legittima tale attività siccome espressione delle facoltà del proprietario, ex art. 832 Cc, ha ritenuto sussistere il pregiudizio relativo all'aumento del rischio di intrusioni senza, tuttavia, indicare quale sarebbe stata la condotta dolosa o colposa del committente, incappando, pertanto, in un palese errore di diritto.

Per quanto concerne gli ulteriori due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, la Suprema Corte rileva come, nonostante in sentenza si dia atto dell'esecuzione dei lavori ad opera di una ditta terza, anch'essa convenuta in giudizio, nonché della presenza di un direttore dei lavori, la Corte d'Appello ha omesso di accertare <<a che titolo i lavori erano stati eseguiti traendo poi le debite conclusioni in tema di responsabilità per danni a terzi qualora si fosse trattato di appalto. Una tale indagine manca del tutto e rende inevitabile la cassazione anche sotto tale profilo.>>.

In definitiva, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Cass. civ., Sez. VI, 14.06.2018, n. 15588
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