In definitiva il riferimento alla reversibilità contenuto nel comma 43, prima della modifica ricordata, deve intendersi come fatto solo a quella connessa alla titolarità del dante causa di trattamento derivante, per quel che riguarda il caso di specie, da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL. In pratica la più veritiera interpretazione dell'art. 1 - comma 43 -della legge 335/1995, nei termini fin qui esplicitati, coincide con il portato normativo risultante dalla revisione operata dall'art. 73 della legge 388/2000 che, come si è già ricordato introducendo queste considerazioni, nell'elidere il trattamento di reversibilità dalle previsioni del divieto di cumulo, ha lasciato i due trattamenti previdenziali, ossia la pensione di inabilità e l'assegno ordinario, che, in ipotesi, possono avere la stessa matrice causale. LaPrevidenza.it, 03/03/2006
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 1.2.2006 n° 12

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