La Cassazione (Sent. n. 26232/2005) ha stabilito una serie di precisazioni in tema di preliminare di vendita
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26232/2005) ha stabilito che in tema di preliminare di vendita, nel caso in cui una parte richiami gli effetti della diffida ad adempiere e, quindi, una volta avvenuta la risoluzione di diritto del contratto alla scadenza del termine concesso per adempiere la parte non può "più esercitare il recesso e, quindi, far valere, con riferimento alla caparra confirmatoria, i diritti di cui all'art. 1385 IIĀ° comma c.c.".
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